Cassazione Penale, Sentenza n. 5768/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'obbligo di dimora disposto dal GIP per il reato di furto pluriaggravato. Le censure principali erano: errata formulazione del capo di imputazione (assunto che Fuggiano avrebbe partecipato alla ideazione e organizzazione del furto), insufficienza e manifesta illogicità degli indizi ricollegati alla sua responsabilità (in particolare la disponibilità e successiva vendita del Ford Transit, l'assenza di conversazioni intercettate con i presunti complici, la mancanza di prova di percezione di profitto), l'utilizzo dei suoi documenti dai Seferovic spiegabile per ragioni fiscali e non per un'intesa criminale, l'assenza agli atti del verbale della testimonianza della commessa che avrebbe riconosciuto il sopralluogo, e la sproporzione e non adeguata motivazione delle esigenze cautelari rispetto alla sua condotta e alla sua situazione personale (chiusura partita IVA, produzione di buste paga, comportamento processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, privi di un confronto puntuale con la complessiva ricostruzione indiziaria e con i singoli elementi valutati dal Tribunale del riesame. La Corte ha sottolineato che non può sindacare il merito e la valutazione degli elementi fattuali e indiziari compiuta dai giudici di merito, purché la motivazione non presenti evidenti illogicità e risulti giuridicamente significativa. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto congruamente motivato: il Tribunale del riesame aveva richiamato la disponibilità dei veicoli intestati a Fuggiano, il sopralluogo effettuato prima del furto, e una intercettazione in cui si annunciava l'arrivo di Fuggiano, da cui traeva indizi gravi. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
consente la trattazione del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti e l'esame scritto delle conclusioni
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto e sulle valutazioni probatorie; non è consentita la revisione di merito degli elementi indiziari
art. 616, cod. proc. pen.
prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da colpa dell'impugnante, il versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o osservazioni frammentarie sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione degli indizi; può intervenire solo per vizi giuridici, palese illogicità o carenze argomentative rilevanti nella motivazione del provvedimento impugnato.
- Per impugnare decisioni cautelari è essenziale dimostrare carenze logiche o giuridiche nella motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione), non limitarsi al mero dissenso sui fatti.
- Quando si contestano valutazioni indiziarie, occorre indicare esattamente quali elementi non sono stati considerati o sono stati valutati in modo contraddittorio, spiegando perché ciò avrebbe cambiato l'esito della valutazione complessiva.
- Se si deduce l'assenza o la mancanza di atti (es. verbali) va dimostrato con precisione dove mancano gli atti e come la loro produzione avrebbe inciso sull'apprezzamento probatorio; la mera affermazione di mancata reperibilità è spesso insufficiente.
- La comparazione della misura cautelare con quelle applicate a coindagati non garantisce di per sé l'annullamento: la proporzionalità e adeguatezza della misura si valutano sulla posizione soggettiva dell'indagato.
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