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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento (i) della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 24 settembre 2019, n. 789, pubblicata sul B.U.R.L. a far data dal 16/10/2019, avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e portante l’approvazione del PUC del Comune di Rapallo nei termini e con le modifiche indicate dalla allegata Relazione tecnica n. 148 del 30/8/2019; (ii) della predetta relazione tecnica del Settore Urbanistica della Regione Liguria n. 148 del 30/8/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 38, comma 10, della LR 36/1997 e s.m. come modificata dalla l.r. 15/2018” portante verifica dell’avvenuto adeguamento del PUC ai rilievi della Regione e delle altre amministrazioni interessate e le modifiche necessarie ad assicurare il recepimento nel PUC dei predetti rilievi; (iii) della deliberazione del Commissario ad acta 24 aprile 2018, n. 1 avente ad oggetto “Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.ed i.”; (iv) della deliberazione del Commissario ad acta 5 giugno 2018, n. 2 avente ad oggetto “Adozione “sintesi non tecnica” del rapporto ambientale relativo al PUC adottato con deliberazione n. 1 del 24/4/2018”; (v) della nota della Regione Liguria PG/2018/223359 del 7/8/2018; (vi) della nota della Regione Liguria PG/2018/257855 del 19/9/2018; (vii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 28 dicembre 2018, n. 1162 avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale – parere VAS ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.” e dell’allegato parere n. 89 del 29 novembre 2018; (viii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 8 marzo 2019, n. 180 ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e dell’allegata relazione tecnica n. 105 del 28/2/2019; (ix) della deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova 10 aprile 2019, n. 7 e della allegata relazione istruttoria; (x) della deliberazione del Commissario ad acta 21 maggio 2019, n. 1 e relativi allegati avente ad oggetto “Adeguamento del PUC ai sensi dell’art. 38 comma 7 della LR 36/1997 e s.m.i., ai rilievi vincolanti espressi dalla Regione e dalla Città Metropolitana” di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, cognito e non.

Giustizia amministrativa201900873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i vizi dedotti contro gli atti di pianificazione. La definizione del giudizio in rito è stata ritenuta ragione sufficiente per compensare integralmente le spese di giudizio, nonostante l’opposizione della Regione alla compensazione.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e comunali di adozione, valutazione ambientale, adeguamento e approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato una pluralità di atti relativi all’adozione, alla valutazione ambientale strategica, all’adeguamento e all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo, inclusa la deliberazione della Giunta regionale di approvazione definitiva e le relative relazioni tecniche e deliberazioni presupposte. La Regione Liguria si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, in ragione dell’avvio di una variante al PUC, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando il venir meno dell’interesse è sopravvenuto nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure.
  • La pendenza di una variante dello strumento urbanistico impugnato può costituire, secondo quanto accertato nel caso concreto, la ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
  • Quando il giudizio viene definito per improcedibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della definizione in rito.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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