Sentenza n. 1035/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento (i) della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 24 settembre 2019, n. 789, pubblicata sul B.U.R.L. a far data dal 16/10/2019, avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e portante l’approvazione del PUC del Comune di Rapallo nei termini e con le modifiche indicate dalla allegata Relazione tecnica n. 148 del 30/8/2019; (ii) della predetta relazione tecnica del Settore Urbanistica della Regione Liguria n. 148 del 30/8/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 38, comma 10, della LR 36/1997 e s.m. come modificata dalla l.r. 15/2018” portante verifica dell’avvenuto adeguamento del PUC ai rilievi della Regione e delle altre amministrazioni interessate e le modifiche necessarie ad assicurare il recepimento nel PUC dei predetti rilievi; (iii) della deliberazione del Commissario ad acta 24 aprile 2018, n. 1 avente ad oggetto “Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.ed i.”; (iv) della deliberazione del Commissario ad acta 5 giugno 2018, n. 2 avente ad oggetto “Adozione “sintesi non tecnica” del rapporto ambientale relativo al PUC adottato con deliberazione n. 1 del 24/4/2018”; (v) della nota della Regione Liguria PG/2018/223359 del 7/8/2018; (vi) della nota della Regione Liguria PG/2018/257855 del 19/9/2018; (vii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 28 dicembre 2018, n. 1162 avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale – parere VAS ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.” e dell’allegato parere n. 89 del 29 novembre 2018; (viii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 8 marzo 2019, n. 180 ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e dell’allegata relazione tecnica n. 105 del 28/2/2019; (ix) della deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova 10 aprile 2019, n. 7 e della allegata relazione istruttoria; (x) della deliberazione del Commissario ad acta 21 maggio 2019, n. 1 e relativi allegati avente ad oggetto “Adeguamento del PUC ai sensi dell’art. 38 comma 7 della LR 36/1997 e s.m.i., ai rilievi vincolanti espressi dalla Regione e dalla Città Metropolitana” di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, cognito e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i vizi dedotti contro gli atti di pianificazione. La definizione del giudizio in rito è stata ritenuta ragione sufficiente per compensare integralmente le spese di giudizio, nonostante l’opposizione della Regione alla compensazione.
Atto impugnato: atti regionali e comunali di adozione, valutazione ambientale, adeguamento e approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una pluralità di atti relativi all’adozione, alla valutazione ambientale strategica, all’adeguamento e all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo, inclusa la deliberazione della Giunta regionale di approvazione definitiva e le relative relazioni tecniche e deliberazioni presupposte. La Regione Liguria si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, in ragione dell’avvio di una variante al PUC, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando il venir meno dell’interesse è sopravvenuto nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure.
- La pendenza di una variante dello strumento urbanistico impugnato può costituire, secondo quanto accertato nel caso concreto, la ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
- Quando il giudizio viene definito per improcedibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione della definizione in rito.
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