Cassazione Penale, Ordinanza n. 00081/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia aveva respinto l'opposizione contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Padova che disponeva la sua espulsione dal territorio dello Stato quale misura alternativa relativa alla pena residua di reclusione. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta, in sostanza, la mancata considerazione della presentazione di una istanza di protezione internazionale. La Corte osserva però che il provvedimento impugnato era già motivato nel senso che non risultava prodotta l'istanza e che non erano state neppure indicate le ragioni poste a suo fondamento, con conseguente impossibilità di acquisire informazioni sul relativo iter.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente era stato scarcerato in data 15.3.2024 e, quindi, era venuta meno l'attualità dell'interesse a impugnare. Richiama il principio per cui l'interesse all'impugnazione va valutato in termini utilitaristici e deve esistere al momento della decisione. Precisa inoltre che, per effetto dell'inammissibilità, non vi è condanna del ricorrente né alle spese processuali né al pagamento della somma alla Cassa delle ammende. Aggiunge, per completezza, che il ricorso era comunque manifestamente infondato.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare è condizione dell'impugnazione e va valutato in chiave utilitaristica, cioè come necessità di rimuovere un pregiudizio e ottenere una decisione più favorevole.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
inammissibilità del ricorso
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando difetta l'interesse a impugnare, anche per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 24 Cost.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto al momento della decisione: se la situazione di fatto o di diritto sopravvenuta elimina il vantaggio conseguibile con l'impugnazione, il ricorso diventa inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
- La valutazione dell'interesse all'impugnazione ha natura utilitaristica: occorre verificare se l'impugnante possa ottenere una utilità concreta e più favorevole rispetto alla decisione gravata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non segue condanna né alle spese processuali né al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.
- Una doglianza generica non è idonea a superare una motivazione dell'ordinanza di sorveglianza che dia conto in modo puntuale dell'assenza dei presupposti fattuali allegati dalla parte, come nel caso della mancata produzione dell'istanza e delle ragioni a suo sostegno.
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