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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36849/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, un vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza l'irrilevanza dei precedenti penali valorizzati dal giudice di merito. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe stato estinto. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza, perché non specificava gli elementi posti a base della censura, e ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza di appello se non dedotta o eccepita in quella sede e non proposta con i motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla genericità del motivo relativo alle attenuanti generiche, poiché privo di specificità e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; dall'altro, sulla manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione, perché la dedotta estinzione del reato non era stata validamente portata all'esame del giudice di merito né correttamente devoluta con il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la norma sul proscioglimento immediato, ma chiarisce che non può essere attivata d'ufficio in presenza di ricorso inammissibile per rilevare una prescrizione non dedotta tempestivamente.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo officioso della prescrizione già maturata prima della decisione di appello se non dedotta nei modi dovuti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: la critica alla motivazione del giudice di merito è inammissibile se si limita ad affermazioni apodittiche o non indica gli effettivi vizi della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, inclusi eventuali precedenti penali, purché la motivazione sia coerente e non meramente apparente.
  • La prescrizione maturata prima della sentenza di appello non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità quando il ricorso per cassazione è inammissibile e l'estinzione del reato non sia stata dedotta o eccepita tempestivamente nel giudizio di merito e nel ricorso stesso.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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