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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio. Hanno dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 177 c.p.c. perché il giudice della sospensione non avrebbe potuto emettere il nuovo provvedimento senza prima revocare o modificare una precedente ordinanza dello stesso ufficio che aveva già escluso la sospensione sulla medesima questione; dall'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e dei principi sulla sospensione necessaria, perché mancavano i presupposti della pregiudizialità tale da imporre la sospensione. Secondo i ricorrenti, l'eventuale definizione di un procedimento penale per falsa testimonianza a carico di alcuni testimoni escussi in un diverso giudizio petitorio non poteva incidere sul diritto da essi azionato, trattandosi di soggetti terzi e di questioni diverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi e quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere disposta solo discrezionalmente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., con adeguata motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata. Poiché il Tribunale aveva sospeso il processo richiamando l'art. 295 c.p.c. senza svolgere la necessaria motivazione, l'ordinanza è stata cassata; la causa deve essere riassunta davanti al Tribunale di Cassino e le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 177 c.p.c.

    Il provvedimento che si assume incompatibile con una precedente ordinanza istruttoria non può essere adottato senza previa revoca o modifica del provvedimento precedente, secondo la censura dei ricorrenti; la Corte però decide il caso sulla disciplina della sospensione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non passata in giudicato; in tale ipotesi non può essere applicata per fondare la sospensione del giudizio pregiudicato.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione è disposta nei casi in cui non è dovuta come necessaria, può essere proposta istanza di prosecuzione del giudizio.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    In presenza di sentenza non passata in giudicato sul giudizio pregiudicante, la sospensione del processo pregiudicato è soltanto facoltativa e richiede una specifica motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    È richiamato quale regola applicabile nel caso di eventuale conflitto tra giudicati sopravvenuto.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro formale di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che le controparti intimate non hanno depositato memoria per resistere al ricorso.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non opera come sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma solo come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione discrezionale del processo richiede un'espressa motivazione del giudice sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sul confronto tra tale decisione e le critiche mosse in concreto.
  • Un provvedimento di sospensione fondato sull'art. 295 c.p.c. è illegittimo se il presupposto normativo corretto è l'art. 337, comma 2, c.p.c. e manca la motivazione specifica richiesta per l'esercizio del potere discrezionale.
  • In caso di sospensione disposta fuori dai presupposti della sospensione necessaria, la parte interessata può chiedere la prosecuzione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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