Cassazione Penale, Sentenza n. 32481/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente, avendo scoperto tramite consultazione del certificato del casellario giudiziale l'esistenza di un decreto penale di condanna del 29/03/2019 divenuto esecutivo il 02/05/2019, ha ottenuto accesso al fascicolo (prenotazione 25/11/2021, accesso 30/11/2021) e ha presentato istanza di restituzione nel termine il 29/12/2021. Il GIP aveva ritenuto tardiva l'istanza ritenendo fatto decorrere il termine dai contatti precedenti (prenotazione), mentre la ricorrente deduceva che il termine di 30 giorni deve decorrere dalla effettiva conoscenza del provvedimento e non dalla mera esistenza del procedimento o da una prenotazione per consultazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il GIP abbia errato nel far decorrere il termine dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza del provvedimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, con indicazione che il giudice dovrà verificare, nell'esercizio dei poteri istruttori, l'effettivo momento in cui l'interessata ha avuto conoscenza del decreto penale e valutare la tempestività della richiesta di restituzione nel termine.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., commi 2 e 2-bis
Il termine di 30 giorni per chiedere la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale decorre dalla conoscenza del provvedimento di condanna e non dalla conoscenza dell'esistenza del procedimento.
Citata come fonte della modifica normativa che ha inciso sull'onere di allegazione dell'istante e sui poteri del giudice in tema di verifica della conoscenza effettiva del provvedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1, n. 57646 del 29/09/2017; Sez.4, n. 6900 del 02/02/2021; Sez.4, n. 33458 del 21/06/2018; Sez.5, n. 139 del 14/10/2015)
Richiamate per affermare il principio che grava sull'istante un mero onere di allegazione circa la mancata conoscenza del provvedimento e che è compito del giudice, con i poteri istruttori, accertare l'effettivo momento di conoscenza.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 (decreto penale) decorre dalla effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e non dalla mera esistenza del procedimento.
- La parte che chiede la restituzione ha un mero onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza; non deve provare completamente l'assenza di notifica, ma deve indicare fatti che giustifichino la mancata conoscenza effettiva.
- Spetta al giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori, verificare il momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (es. attraverso atti di notificazione, registri, consultazione del fascicolo, ecc.).
- La prenotazione telematica o altri contatti con la cancelleria non equivalgono automaticamente alla conoscenza del contenuto del provvedimento; la decorrenza del termine va valutata con riferimento alla effettiva presa visione del decreto.
- In caso di scoperta ex post di un decreto penale a carico, è prudente consultare immediatamente il fascicolo e presentare l'istanza di restituzione nel termine entro 30 giorni dalla prima concreta acquisizione della conoscenza del provvedimento.
- Se il giudice dichiara la tardività senza aver accertato adeguatamente il momento di conoscenza, la decisione può essere annullata in sede di legittimità e il processo rimandato per un nuovo esame.
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