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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10290/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di riciclaggio sollevando due motivi principali: (1) nullità della notificazione del decreto di fissazione del giudizio di appello per violazione degli artt. 156, 157, 164, 179, 185 c.p.p., sostenendo che la notifica era stata fatta al difensore non domiciliatario mentre egli aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza e si trovava in detenzione domiciliare; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la condanna su mere congetture e su dichiarazioni non sufficientemente attendibili (in particolare della coimputata Cristina Borea), senza considerare elementi a favore del ricorrente come il comportamento collaborativo e l'assoluzione di altri coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'elezione di domicilio era stata effettuata dal Della Rocca nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 02/11/2016 e la notificazione al difensore domiciliatario Avv. Marco Antonio Lisu del 15/03/2023 è risultata valida; inoltre l'imputato aveva l'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio o lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non risultava che il giudice fosse a conoscenza dello stato di detenzione sopravvenuto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che si tratta di censure meramente in fatto e aspecifiche, improprie in sede di legittimità: la Cassazione non può riesaminare la valutazione del materiale probatorio svolta dai giudici di merito e la motivazione delle sentenze di merito è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica. Conseguenze: dichiarato inammissibile il ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle regole sulla notificazione degli atti: la Corte ha ritenuto valida la notificazione al difensore domiciliatario quando sussiste una elezione di domicilio, salvo che sia noto al giudice il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento alle modalità di notificazione e alle conseguenze dell'elezione di domicilio; nella vicenda la notificazione presso il difensore eletto è stata ritenuta corretta.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere dell'imputato di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto; la Corte ha sottolineato che tale onere permane anche in caso di detenzione e che, in assenza di comunicazione al giudice, la notificazione al domicilio eletto resta efficace.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della decisione in relazione alle prove e agli indizi; la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito sul materiale probatorio rientrano nel sindacato di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale e vincola le notifiche, salvo comunicazione successiva di cambiamento o del sopravvenuto stato di detenzione.
  • L'onere di informare l'autorità procedente di ogni variazione del domicilio o dello stato di detenzione ricade sull'imputato e sul suo difensore; in mancanza, la notificazione al domicilio eletto è efficace.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti né rivedere la valutazione del materiale probatorio fatta dai giudici di merito salvo che emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento documentale; i motivi che insistono solo sulle ricostruzioni di fatto sono inammissibili o infondati in sede di legittimità.
  • Le impugnazioni processuali basate su vizi di notifica sono valutate anche in base alla documentazione processuale: se risulta valida l'elezione di domicilio e non risulta che il giudice fosse informato del sopravvenuto stato di detenzione, la notifica al difensore domiciliatario è regolare.
  • La presentazione di motivi aspecifici o meramente reiterativi delle ragioni già esaminate in appello espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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