Cassazione Civile, Sentenza n. 5804/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Diop Ngoumb chiedeva l'assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in Senegal. Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva richiesto un'autocertificazione dei redditi non prevista dalla l. n.153/1988 e contestava che il requisito reddituale sia elemento costitutivo del diritto (sostenendo che rilevi solo per la quantificazione). Inoltre censurava il rigetto, da parte della Corte d'appello, della domanda di autorizzazione a depositare in appello la certificazione CUD e la mancata utilizzazione dei poteri istruttori d'ufficio (art. 421 c.p.c.), nonché mancata risposta alla specifica richiesta probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988) presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia del requisito reddituale (comma 10): l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o prestazioni previdenziali da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo. Nel caso concreto il ricorrente non aveva prodotto documentazione reddituale in primo grado e si era limitato in appello a chiedere di depositare per la prima volta il CUD; la Corte d'appello ha legittimamente rigettato tale richiesta perché mancava una 'pista probatoria' nei documenti originari e non risultavano elementi preesistenti che giustificassero l'ammissione ex novo del documento. Il richiamo ai poteri istruttori d'ufficio (art. 421 c.p.c.) è stato ritenuto inapplicabile poiché tali poteri presuppongono l'esistenza di piste probatorie nei fatti allegati. Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente non ha prodotto la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., ma una dichiarazione di esenzione ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988)
L'assegno per il nucleo familiare presuppone prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; non spetta se i redditi da lavoro dipendente/pensioni da lavoro dipendente sono inferiori al 70% del reddito complessivo del nucleo.
Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto idoneo a esonerare dall'onere probatorio o a modificare i requisiti per l'assegno; la Corte non ha riconosciuto violazioni riconducibili a questa norma.
Direttiva 2003/109/CE e sentenza CGUE 25.11.2020, C-303/19
Il ricorrente invocava profili di diritto dell'Unione e non discriminazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di provare il requisito reddituale non costituisca discriminazione nei confronti di cittadini extracomunitari poiché lo stesso onere è richiesto ai cittadini italiani.
Richiamato in tema di acquisizione e valutazione della prova; la Corte ha applicato i principi relativi alla valutazione delle prove e all'onere di allegazione.
Il potere istruttorio d'ufficio in appello può essere esercitato solo se esistono piste probatorie emergenti dagli atti; non è una facoltà che legittima incondizionatamente l'ammissione di documenti nuovi in assenza di elementi preesistenti.
Sancisce l'onere della prova: il soggetto che deduce un fatto che comporta effetti giuridici deve provare il fatto stesso. Nel caso di assegno nucleo familiare il richiedente deve provare i redditi del nucleo.
Norma richiamata in tema di dichiarazioni rilevanti ai fini delle spese di giudizio; nel caso il ricorrente non ha prodotto la dichiarazione richiesta ai fini dell'assunzione delle spese.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Consente la dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato; il ricorrente aveva prodotto tale dichiarazione ma non la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis: Cass. 8973/14, Cass. 16710/22, Cass. 7097/23, Cass. 6953/23, Cass. 11845/18)
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'assegno per nucleo familiare richiede prova dell'attività lavorativa e del requisito reddituale, che l'onere probatorio grava sul richiedente e che la produzione di documenti in appello è ammessa solo se supportata da piste probatorie emergenti dagli atti.
Massime di principio
- L'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. n.69/1988 richiede la prova sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale; il mancato raggiungimento della soglia del 70% esclude l'assegno.
- L'onere della prova circa redditi e composizione del nucleo grava sul richiedente; documentazione probatoria va prodotta tempestivamente e preferibilmente in primo grado.
- La produzione di documenti nuovi in appello può essere ammessa solo se nei fatti allegati in primo grado esistono elementi che costituiscono una 'pista probatoria' sufficiente a giustificarne l'ammissione; l'assenza di tali piste legittima il rigetto della richiesta.
- I poteri istruttori d'ufficio del giudice in appello (art. 421 c.p.c.) sono limitati: possono essere esercitati solo quando sussistono elementi probatori preesistenti che rendono indispensabile o rilevante l'acquisizione di ulteriori documenti.
- L'obbligo probatorio non costituisce, di per sé, una discriminazione nei confronti di cittadini extracomunitari se lo stesso onere è imposto anche ai cittadini italiani; va valutata la concreta possibilità per il richiedente di fornire i mezzi di prova.
- In procedimenti socio‑assistenziali come quello per l'assegno nucleo familiare, la mancata produzione di documenti essenziali comporta il rigetto della domanda; le spese seguono la soccombenza.
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