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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5803/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Niang ha impugnato il rigetto della domanda di assegno per il nucleo familiare relativo a familiari residenti in Senegal, lamentando che la Corte d'appello aveva richiesto un'autocertificazione dei redditi non prevista dalla legge e che il requisito reddituale non sarebbe un elemento costitutivo del diritto ma solo ai fini della quantificazione. Ha altresì chiesto in appello autorizzazione a depositare la certificazione CUD, deducendo violazioni di norme processuali e della direttiva UE (presunta discriminazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 l. n. 153/1988 richiede la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e del requisito reddituale (comma 10) e che l'onere probatorio grava sul richiedente. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione di non ammettere in appello la produzione del CUD, perché non sussisteva una 'pista probatoria' nei documenti di primo grado che giustificasse l'ammissione di nuovi documenti in secondo grado. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 153/1988 (conv. d.l. n. 69/1988)

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale (la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione derivante da lavoro dipendente deve essere almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo). Tali requisiti devono essere provati dal richiedente.

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamata dal ricorrente nella censura, ma dalla motivazione emerge che non giustifica l'esonero dalla produzione probatoria richiesta dalla normativa speciale; nessuna applicazione diversa è stata riconosciuta dalla Corte.

  • Direttiva 2003/109/CE e Causa C-303/19 (CGUE, 25.11.2020)

    Il ricorrente ha invocato la direttiva per dedurre discriminazione nei confronti di cittadini extracomunitari; la Corte ha precisato che l'onere di provare il requisito reddituale è richiesto a tutti i richiedenti, italiani ed extracomunitari, e non configura discriminazione.

  • artt. 115 e 421 c.p.c., art. 2697 c.c.

    Richiamati in relazione alla produzione documentale e all'onere della prova: la produzione in appello di documenti non presentati in primo grado è possibile ma non automatica; richiede che i fatti rilevanti fossero già allegati nell'atto introduttivo e che esista una 'pista probatoria' sufficiente negli atti di primo grado. L'onere della prova grava sul ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per la regolazione delle spese di lite: in caso di rigetto del ricorso, il compenso e le spese seguono la soccombenza come previsto dal rito/codice richiamato.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 l. n. 153/1988 richiede la prova sia dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia del requisito reddituale (comma 10); entrambi i requisiti sono onere del richiedente.
  • L'obbligo probatorio vale parimenti per cittadini italiani ed extracomunitari: la richiesta di documentazione reddituale non costituisce di per sé discriminazione.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se nei fatti e nelle allegazioni di primo grado esiste una 'pista probatoria' che giustifichi l'ammissione; la semplice richiesta di produrre il CUD in appello, senza elementi probatori preesistenti, può essere respinta.
  • Autocertificazioni o dichiarazioni prive di riscontri verificabili hanno scarso valore probatorio quando la normativa richiede prova documentalmente verificabile del reddito.
  • Se si prevede di produrre documenti decisivi (es. CUD) in sede di gravame, è opportuno che il ricorrente abbia allegato in primo grado fatti e indizi che costituiscano una pista probatoria a supporto della produzione, oppure chiedere al giudice motivata ammissione dei documenti illustrando perché siano indispensabili e non producibili prima.

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