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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5388/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani invocando l'applicabilità della direttiva comunitaria 2003/109/CE (status di soggiornante di lungo periodo). Contestava l'obbligo imposto dai giudici di merito di comprovare il requisito reddituale del nucleo familiare mediante specifica documentazione (autocertificazione o CUD) e sosteneva che il requisito reddituale fosse solo una condizione dell'erogazione e non un elemento costitutivo del diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo, in parte preliminarmente inammissibile perché attacca il valutazione di fatto fatta nei due gradi di merito (decisioni conformi), e nel merito infondato perché la giurisprudenza richiede che il richiedente provi sia lo svolgimento dell'attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2 della legge n.153/1988. Ha rilevato la mancata prova del reddito del nucleo familiare, elemento costitutivo del diritto all'ANF, e quindi la legittimità del rigetto delle domande nei gradi inferiori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per ragioni analoghe (mancanza di produzione documentale in atti e assenza di 'pista probatoria' che giustificasse iniziative d'ufficio ex art. 437 c.p.c.). Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (compensi €2.500,00, esborsi €200,00, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • legge n. 153/1988, art. 2

    L'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova del lavoro e del requisito reddituale (comma 10): il beneficiario deve dimostrare la sussistenza del requisito reddituale del nucleo familiare quale elemento costitutivo del diritto.

  • preleggi, art. 12

    Richiamato dal ricorrente nella censura di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione richiamata mutasse l'esito dato che mancava la prova del requisito reddituale.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento normativo del motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge). La Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui contrastava valutazioni di fatto confermate nei due gradi di merito.

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato dal ricorrente con riguardo all'onere della prova; la Corte ha confermato che l'onere di provare i presupposti dell'ANF incombe sul richiedente.

  • codice di procedura civile, artt. 115 e 421

    Norme processuali richiamate in tema di onere della prova e formazione del processo; la Corte ha ritenuto che non vi fossero atti processuali idonei prodotti dal ricorrente a costituire una 'pista probatoria'.

  • codice di procedura civile, art. 437

    Il giudice ha il potere-dovere di adottare d'ufficio atti istruttori se sussiste materiale probatorio che evidenzi una 'pista probatoria'; nella specie tale presupposto non era stato dimostrato dall'attore, essendo mancata la riproduzione in atti degli elementi utili.

  • codice di procedura civile, art. 366

    Richiamato in relazione all'onere di riprodurre esaurientemente gli atti processuali dai quali emergono elementi di prova decisivi (pista probatoria); il ricorrente non ha adempiuto a tale obbligo.

  • Direttiva 2003/109/CE

    Invocata dal ricorrente per l'effetto self-executing in materia di assistenza ai soggiornanti di lungo periodo; la Corte non ha ritenuto che l'evocazione della direttiva esonerasse il ricorrente dall'onere probatorio previsto dalla normativa nazionale per l'ANF.

  • Sentenza CGUE, causa C‑303/2019 (25/11/2020)

    Riferita dal ricorrente come supporto interpretativo della direttiva; la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto alla mancanza di prova documentale richiesta in via principale dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)

    Applicazione procedurale: in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa i requisiti per l'ANF (svolgimento attività lavorativa e requisito reddituale del nucleo) incombe sul richiedente; senza documentazione idonea il giudice può rigettare la domanda.
  • Le questioni di fatto decise conformemente nei due gradi di merito non sono riammesse in cassazione: la Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio se le valutazioni fattuali risultano confermate.
  • La richiamata normativa comunitaria (es. direttiva 2003/109/CE) non esonera il richiedente nazionale o straniero dall'adempimento degli oneri probatori previsti dalla legge nazionale per ottenere prestazioni come l'ANF.
  • La produzione documentale probatoria va fatta già nell'atto introduttivo o, comunque, in modo tale da costituire una 'pista probatoria' che consenta al giudice l'adozione di iniziative istruttorie d'ufficio ex art. 437 c.p.c.; l'assenza di tale pista limita il potere del giudice d'ufficio.
  • I motivi di cassazione che in sostanza impugnano la valutazione di merito (accertamento dei fatti) sono spesso inammissibili; è necessario circostanziare le risultanze e i conteggi che si contestano per rendere il motivo valutabile in Cassazione.
  • In contenziosi previdenziali, il mancato deposito di documenti fondamentali (es. CUD, attestazioni reddituali) può essere decisivo e comportare la condanna alle spese e l'onere di contributi aggiuntivi in caso di esito negativo.

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