Cassazione Penale, Ordinanza n. 05322/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Dall'ordinanza emerge che il gravame lamentava vizi motivazionali della decisione di patteggiamento; tuttavia la Corte rileva che, contro una sentenza di applicazione della pena, sono deducibili soltanto motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. e che i dedotti vizi motivazionali non possono essere qualificati come illegalità della pena. Per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili soltanto i motivi consentiti dalla norma; i vizi motivazionali dedotti non sono ammissibili se non si traducono in una vera e propria illegalità della pena
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, il controllo è circoscritto ai soli motivi espressamente consentiti dalla legge; non è ammissibile un sindacato generalizzato sui vizi motivazionali.
- La denuncia di un vizio di motivazione non è sufficiente a superare il limite dell'impugnazione, salvo che il vizio si traduca in una specifica ipotesi di illegalità della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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