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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05322/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Dall'ordinanza emerge che il gravame lamentava vizi motivazionali della decisione di patteggiamento; tuttavia la Corte rileva che, contro una sentenza di applicazione della pena, sono deducibili soltanto motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. e che i dedotti vizi motivazionali non possono essere qualificati come illegalità della pena. Per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448 cod. proc. pen.

    contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili soltanto i motivi consentiti dalla norma; i vizi motivazionali dedotti non sono ammissibili se non si traducono in una vera e propria illegalità della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, il controllo è circoscritto ai soli motivi espressamente consentiti dalla legge; non è ammissibile un sindacato generalizzato sui vizi motivazionali.
  • La denuncia di un vizio di motivazione non è sufficiente a superare il limite dell'impugnazione, salvo che il vizio si traduca in una specifica ipotesi di illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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