Cassazione Penale, Sentenza n. 47735/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona (giudice dell'esecuzione) del 28/04/2022 che, accogliendo la richiesta dell'imputato Mouhssine Atif, aveva rideterminato la pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014. Il PG ha denunciato la violazione dell'art. 666 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non aveva tenuto conto di un precedente provvedimento del Tribunale di Fermo, datato 9/02/2015, concernente la medesima condanna e lo stesso trattamento sanzionatorio, con conseguente motivazione manifestamente illogica e omessa valutazione del provvedimento esecutivo anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio. La motivazione dell'ordinanza è stata considerata manifestamente illogica perché resa a prescindere dal precedente provvedimento del Tribunale di Fermo. In sede di rinvio il giudice non è vincolato nel merito, ma nella motivazione dovrà tener conto del precedente provvedimento esecutivo anche per verificare se la nuova istanza sia mera reiterazione di una decisione già adottata.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Secondo la Corte di Cassazione il giudice dell'esecuzione, nel decidere sulla rideterminazione della pena, deve tener conto di precedenti provvedimenti esecutivi relativi alla stessa condanna; l'omessa considerazione di un provvedimento anteriore rende la motivazione manifestamente illogica e giustifica l'annullamento con rinvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014
La sentenza costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di un parametro usato per commisurare la pena, rendendo necessaria la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nelle sentenze di condanna interessate.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina una pena deve verificare e motivare esplicitamente se e come abbia tenuto conto di eventuali precedenti provvedimenti esecutivi concernenti la stessa condanna; l'omissione può portare all'annullamento per illogicità della motivazione.
- La presenza di una precedente decisione del giudice dell'esecuzione non impedisce automaticamente una nuova valutazione, ma obbliga il nuovo giudice a considerarla e a motivare differenze di valutazione, anche per stabilire se la nuova istanza costituisca mera reiterazione.
- Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale un parametro sanzionatorio, è legittima la richiesta di rideterminazione della pena, ma le istanze devono essere valutate alla luce dell'intero iter esecutivo e dei provvedimenti già adottati.
- La Cassazione, in caso di motivazione manifestamente illogica per omissione di precedenti rilevanti, annulla con rinvio e impone al giudice di rinvio di prendere in considerazione i provvedimenti anteriori, pur lasciando libertà di decidere nel merito.
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