Cassazione Penale, Sentenza n. 23950/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione (artt. 203, 208 e 417 c.p.), sostenendo che il Tribunale aveva basato la conferma della pericolosità sociale su deduzioni presuntive e su fatti molto anteriori (partecipazione associativa mafiosa riferita al 2006), non avendo valutato concretamente e sulla base degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. l'attualità della pericolosità. Si censurava inoltre l'illogicità del giudizio che definiva «formalmente» rilevanti elementi positivi quali lavoro e titolo di studio, senza spiegare come tali elementi possano dimostrare la persistenza di legami associativi; si contestava infine la mancata motivazione circa fatti successivi ritenuti sintomatici di pericolosità e l'uso di presunzioni non ammesse dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia dato motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e non abbia effettuato la valutazione concreta richiesta dalle norme. In particolare la Corte ha censurato passaggi motivazionali che tentavano di provare l'attualità della pericolosità con condanne anteriori ai fatti oggetto del provvedimento e l'assurda qualificazione come «formalmente» positivi di elementi quali lavoro e titolo di studio senza logico nesso con la conclusione opposta. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, invitando il giudice a valutare nuovamente la persistenza della pericolosità sociale attenendosi ai criteri dell'art. 133 c.p., senza ricorrere a presunzioni e con motivazione logica e congrua.
Norme richiamate
L'art. 133 indica le circostanze da valutare per giudicare la pericolosità sociale; la Corte richiede la valutazione congiunta e concreta di tutte le circostanze previste, senza ricorso a presunzioni.
Richiama il principio che l'applicazione di misure di sicurezza postula la valutazione degli elementi di cui all'art. 133; la Corte ricorda che tale valutazione deve essere concreta e globale.
Norma sul riesame delle misure di sicurezza: il giudice del riesame deve verificare, con riferimento all'art. 133, la persistenza della pericolosità sociale.
Riguarda la misura di sicurezza della libertà vigilata; la Corte sottolinea che la sua applicazione richiede un espresso e positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato.
Reato contestato alla base della condanna (associazione mafiosa); la Corte evidenzia che il riferimento a condanne per tale reato, se remote, non può sostituire una valutazione aggiornata della pericolosità.
Legge 10 ottobre 1986, n. 633, art. 31, comma 2
Richiamata nella giurisprudenza come modifica che incide sull'ambito applicativo delle misure di sicurezza; la Corte ricorda che anche per le misure conseguenti a tale modifica è necessario l'accertamento concreto della pericolosità sociale.
Massime di principio
- La pericolosità sociale va accertata concretamente con la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p.; non è ammesso ricorrere a presunzioni anche semplici.
- Condanne remote nel tempo non bastano, da sole, a dimostrare l'attualità della pericolosità: il giudice deve indicare fatti o comportamenti recenti e rilevanti.
- Segni di reinserimento (lavoro, titolo di studio, comportamenti leciti) devono essere valutati come indicatori positivi salvo prova contraria ben motivata; non possono essere liquidati come "formalità" senza spiegazione logica.
- La motivazione del giudice deve essere coerente e priva di contraddizioni logiche: affermazioni che non seguono un percorso argomentativo concreto vanno ritenute viziate e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nel riesame previsto dall'art. 208 c.p. il giudice deve riconsiderare la misura applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e motivando specificamente eventuali elementi probatori che giustifichino la persistenza della pericolosità.
- Se l'accertamento fa riferimento a contatti o presenza con pregiudicati, il giudice deve valutare il contesto (es. rapporti di parentela, spiegazioni fornite dall'interessato) e motivare perché tali elementi indichino effettiva e attuale pericolosità.
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