Cassazione Civile, Ordinanza n. 01724/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda esclusivamente la regolazione delle spese processuali. Il tribunale, respingendo l'appello della parte privata, aveva confermato la compensazione delle spese del primo grado disposta dal giudice di pace, motivandola con l'esiguità del valore della causa e con la mancata costituzione dell'amministrazione comunale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, applicando il principio di soccombenza, il comune avrebbe dovuto essere condannato alla integrale rifusione delle spese e che non ricorrevano le condizioni legali per la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha osservato che la compensazione delle spese, basata soltanto sulla contumacia dell'amministrazione e sull'esiguità del valore della causa, non è conforme alla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 convertito in l. n. 162 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Secondo la Corte, in una causa introdotta nel 2019, la compensazione è ammissibile solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, e tra queste non rientrano né il modesto valore della lite né la contumacia della parte convenuta. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sul principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite
interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla disciplina vigente, ossia per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la proposta del relatore nella procedura camerale
d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, art. 13, comma 1
richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c.
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata quale pronuncia che incide sull'interpretazione dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce eccezione al principio di soccombenza e richiede una motivazione aderente ai presupposti tassativi previsti dalla legge vigente.
- Dopo la modifica dell'art. 92 c.p.c., la compensazione è ammissibile solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
- Non sono di per sé idonei a giustificare la compensazione né l'esiguità del valore della causa né la mera contumacia della parte convenuta.
- Una statuizione sulle spese che si fondi su ragioni non previste dall'art. 92 c.p.c. è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →