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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego, del 13.9.25, di primo rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202507300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 13 settembre 2025, chiedendone in via incidentale la sospensione. Nella fase cautelare ha allegato che l'originario datore di lavoro, dopo il rilascio del modello 209, fosse indisponibile all'assunzione. Il TAR ha rilevato, tuttavia, una possibile contraddizione tra tale ricostruzione, il comportamento tenuto nel procedimento e il modello UNILAV del luglio 2025, riferito proprio all'originario datore di lavoro e prodotto dopo il preavviso di rigetto del giugno 2025. Il quadro è ulteriormente complicato dal deposito di una busta paga del febbraio 2025 e di un CUD 2024 riferiti a un diverso datore di lavoro, rispetto ai quali non risultava comprovata l'effettiva trasmissione del CUD. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere medio tempore reperito e svolto una nuova attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione, ritenendo non favorevole al ricorrente, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, il contrasto tra le allegazioni svolte in giudizio, il contegno tenuto nel procedimento e la documentazione prodotta. Il giudice ha comunque riconosciuto che la nuova attività lavorativa asseritamente reperita ed espletata medio tempore costituisce una sopravvenienza idonea a consentire al ricorrente di nuovamente sollecitare l'Amministrazione, affinché rivaluti la fattispecie. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e la sommaria delibazione propri della tutela cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le contraddizioni tra le allegazioni svolte in giudizio, il comportamento tenuto nel procedimento e la documentazione acquisita possono impedire la concessione della sospensione dell'atto impugnato, senza anticipare in modo definitivo la decisione sul merito.
  • La sopravvenienza di una nuova attività lavorativa, intervenuta dopo il diniego di primo rilascio del permesso di soggiorno, può essere sottoposta nuovamente all'Amministrazione per una rivalutazione della situazione individuale, anche quando la domanda cautelare di sospensione del diniego sia respinta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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