Cassazione Penale, Ordinanza n. 26592/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativa a più sentenze di condanna già divenute irrevocabili. Deduce che il provvedimento impugnato sarebbe frutto di una superficiale valutazione degli atti, dai quali emergerebbe un errore del Tribunale sulla sua effettiva responsabilità per i reati ascritti. La Corte di cassazione non esamina il merito della doglianza, perché rileva preliminarmente che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione munito di procura speciale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Viene anche richiamato, ma ritenuto assorbito, il fatto che un analogo ricorso era già stato dichiarato inammissibile e che vi erano ulteriori questioni sulla tempestività.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 591 c.p.p. perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. Ribadisce che, anche in materia di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., la richiesta è personale, ma l'impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello deve essere proposta tramite difensore cassazionista munito di procura speciale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"richiesta è presentata ... personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento"
L'istituto della rescissione del giudicato ha natura personale quanto alla richiesta, ma ciò non elimina la necessità, nella successiva impugnazione, del ministero di un difensore abilitato in Cassazione e munito di procura speciale.
L'assenza della legittimazione/rappresentanza tecnica determina l'inammissibilità del ricorso, dichiarabile de plano.
Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; è esclusa la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato o del condannato.
L'ordinanza della Corte di appello resa in camera di consiglio ai sensi di tale norma resta impugnabile secondo le regole ordinarie del ricorso per cassazione.
Le regole sulla legittimazione all'impugnazione vanno coordinate con quelle sulla necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.
La procura speciale per gli atti di impugnazione deve essere conferita con le forme previste dalla norma richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti resi sulla richiesta di rescissione del giudicato non può essere proposto personalmente dal condannato: occorre la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale.
- La natura personale della richiesta di rescissione del giudicato non si estende alla fase di impugnazione del provvedimento che la decide: nella fase successiva opera la regola generale della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
- La mancanza della necessaria rappresentanza tecnica integra una causa genetica di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile immediatamente e dichiarabile de plano, senza esame dei motivi di merito.
- Le regole sulla legittimazione all'impugnazione vanno distinte dalle regole sulla capacità tecnica di proporre il ricorso: una previsione che attribuisce la titolarità del potere di chiedere un rimedio non equivale, di per sé, ad autorizzare la proposizione personale del ricorso per cassazione.
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