Cassazione Penale, Ordinanza n. 22329/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia le censure sulla responsabilità sia quelle sulle attenuanti generiche e sulla prescrizione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato, in parziale riforma della decisione di primo grado, per più annualità di reati tributari commessi nell'esercizio di una ditta individuale, consistenti nell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e nell'occultamento delle scritture contabili. La Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1 e 7 e aveva rideterminato la pena per i residui capi 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una lettura alternativa delle prove rispetto a quella dei giudici di merito; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) prescrizione dei reati. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era logica e completa, che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dal rilevante importo dell'evasione e dalla pluralità delle annualità, e che la prescrizione del capo più risalente non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata; ha inoltre escluso che l'eventuale maturazione successiva della prescrizione potesse rilevare, perché l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la declaratoria di estinzione del reato in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, tra i reati tributari contestati e residui in appello.
Richiamato come norma incriminatrice relativa all'occultamento o distruzione di documenti contabili, contestato all'imputato nei capi residui.
È stata applicata la regola secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, seguono il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella, logica e completa, già compiuta dai giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da elementi concreti e non manifestamente illogici, come l'entità del profitto o del danno erariale e la pluralità delle condotte o delle annualità contestate.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non può essere pronunciata in cassazione quando il ricorso sia originariamente inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; l'eventuale maturazione della prescrizione successiva alla sentenza impugnata non rileva ai fini del giudizio di legittimità.
- Nei reati tributari, la motivazione che valorizzi gli esiti della verifica fiscale e la ricostruzione delle condotte omissive e documentali è sufficiente a sostenere il giudizio di colpevolezza, se non è efficacemente censurata con vizi effettivi di legittimità.
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