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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30673/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, condannata in primo e secondo grado per una riattivazione abusiva di utenza elettrica cessata per morosità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 624 e 625 c.p. Ha sostenuto che, per effetto del d.lgs. n. 150/2022, il furto contestato era divenuto procedibile a querela; ha inoltre dedotto che non era stata contestata neppure in via suppletiva l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, aggravante che secondo la difesa avrebbe potuto mantenere la procedibilità d'ufficio. Ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità, rilevando che la persona offesa non aveva mai presentato querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che la questione della sopravvenuta procedibilità a querela era già astrattamente deducibile dinanzi alla Corte di appello, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, ma non era stata prospettata nei motivi di appello né in sede di conclusioni. Poiché la questione non era stata devoluta al giudice di merito e non era rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile, la Corte ha escluso di poter dichiarare il difetto di querela. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    è punibile a querela della persona offesa

    la fattispecie di furto, nella formulazione vigente dopo la riforma, è procedibile a querela salvo le eccezioni espressamente previste

  • art. 625 c.p.

    numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis

    le circostanze aggravanti richiamate incidono sul regime di procedibilità secondo la nuova disciplina del furto

  • art. 2 d.lgs. n. 150/2022

    ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di furto, con le eccezioni previste dalla norma

  • art. 129 c.p.p.

    impone al giudice un dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma solo in presenza di una valida impugnazione e nel rispetto delle regole processuali

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    le aggravanti contestate in primo e secondo grado hanno qualificato il furto come aggravato

  • art. 625 n. 7 c.p.

    cose esposte alla pubblica fede

    la Corte richiama la distinzione tra aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio e quella relativa a cose esposte alla pubblica fede, ai fini della procedibilità

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • La sopravvenuta procedibilità a querela di un reato, intervenuta prima della decisione di appello, deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se la questione non è proposta con i motivi di appello o nelle conclusioni, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • L'art. 129 c.p.p. non prevale automaticamente sulla disciplina dell'inammissibilità del ricorso: il dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità presuppone una valida impugnazione e non consente di eludere le regole di devoluzione proprie del giudizio di appello.
  • Se la modifica normativa sul regime di procedibilità interviene prima della sentenza impugnata, la difesa può far valere l'assenza di querela in appello; ma, se non lo fa, il relativo motivo di cassazione è inammissibile perché introduce per la prima volta una questione non devoluta al giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo officioso del difetto di querela e, più in generale, delle cause di non punibilità che non siano rilevabili in ogni stato e grado.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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