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Sentenza

Sentenza n. 9502/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1104/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 592/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attivazione della carta elettronica per un importo di 1.500 euro oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1104/2024, notificata e passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta in suo favore l’attivazione della carta elettronica per l’importo di 1.500 euro, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ritenendo non contestato e non superato l’inadempimento allegato dalla ricorrente. Il giudice ha richiamato i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato la corretta esecuzione della sentenza. Ha inoltre precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi onerato di eseguire la decisione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione obbligata.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento del debitore pubblico rispetto a un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al contenuto effettivamente riconosciuto dal giudicato, senza riesaminare o sindacare i presupposti della pretesa già definitivamente accertata.
  • L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dall’assegnazione di un termine all’Amministrazione e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine.
  • La costituzione dell’Amministrazione con un atto meramente formale, senza indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, non è sufficiente a superare l’allegazione di inadempimento formulata dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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