Cassazione Penale, Sentenza n. 10628/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Siena che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena già concessa a Valerio Dello Scoglio. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.: se il requisito dell'"anteriorità" del reato, necessario per la revoca, debba intendersi in riferimento alla data di commissione del reato successivamente accertato oppure alla data di irrevocabilità della sentenza che lo ha giudicato. Il PM sosteneva che l'anteriorità va valutata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di consumazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale avesse interpretato erroneamente l'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" (richiamando Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056). Ha inoltre osservato che le pene complessivamente inflitte superano i limiti dell'art. 163 cod. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Siena per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.
La Corte interpreta il requisito dell'"anteriorità" del reato come riferito alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (sospensione condizionale), e non alla data di commissione del reato successivamente giudicato.
La Corte rileva che le pene inflitte con le sentenze considerate, cumulate tra loro, superano i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva della revoca del beneficio.
Cass. Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056
"... l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce"
La sentenza di legittimità, richiamata e applicata, chiarisce il principio giurisprudenziale vincolante secondo cui per la verifica dell'anteriorità richiesta dall'art. 168 c.p. si deve guardare alle date di irrevocabilità delle sentenze, non alle date di consumazione dei reati.
Massime di principio
- Per valutare l'"anteriorità" richiesta dall'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., bisogna confrontare le date di irrevocabilità delle sentenze coinvolte (la sentenza che ha concesso il beneficio e la successiva sentenza di condanna), non le date di commissione dei reati.
- Se la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale è divenuta irrevocabile prima dell'irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo reato, può sussistere il presupposto per la revoca della sospensione condizionale.
- In sede di richiesta di revoca il pubblico ministero deve verificare e documentare le date di irrevocabilità delle sentenze, oltre alla consistenza delle pene, perché entrambe le valutazioni sono rilevanti per la decisione.
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a confrontare le sole date di commissione dei reati quando la norma richiede l'accertamento dell'anteriorità: deve considerare la giurisprudenza secondo cui il termine rilevante è l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
- Quando le pene complessive eccedono i limiti di cui all'art. 163 c.p., questo elemento deve essere preso in considerazione nel giudizio complessivo sulla revoca del beneficio, potendo rafforzare l'ipotesi di revoca.
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