Cassazione Civile, Ordinanza n. 19619/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La parte istante ha domandato la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che, pur essendo stato il difensore dichiarato antistatario sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il dispositivo non riportava la distrazione delle spese processuali in favore del difensore. La richiesta si fondava quindi sull'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese, nonostante la dichiarazione di antistatarietà fosse presente negli atti.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 726/2023, inserendo l'inciso che attribuisce la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La decisione richiama il principio per cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese può essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non mediante ordinari mezzi di impugnazione.
Norme richiamate
La procedura di correzione degli errori materiali è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Costituiscono il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale correggibile e non di domanda autonoma.
La dichiarazione del difensore antistatario può risultare anche dalla memoria depositata in tale fase.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., non con i normali mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo non determina un vizio da far valere con impugnazione ordinaria.
- La correzione dell'errore materiale è esperibile anche nei confronti delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La procedura di correzione risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
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