Cassazione Penale, Ordinanza n. 37155/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con atto unico. La fattispecie concreta riguarda un episodio del 14 luglio 2018: entrambi erano stati ritenuti responsabili, in concorso, del reato di appropriazione indebita; inoltre, solo uno degli imputati era stato ritenuto responsabile anche di lesioni personali ai danni della persona offesa indicata in sentenza. Il difensore ha dedotto, con unico motivo, un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che gli elementi accusatori non sarebbero stati adeguatamente esplicitati e che, proprio per tale ragione, sarebbe stata necessaria una pronuncia ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto tuttavia meramente assertivo e generico, perché non indicava in concreto quali specifici passaggi logici o quali elementi fattuali della motivazione dovessero essere censurati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata era generica e indeterminata, poiché non consentiva di individuare i rilievi mossi alla decisione di merito, nonostante la motivazione della Corte d'appello fosse ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione all'appropriazione indebita contestata a entrambi gli imputati
indicato come base del reato di appropriazione indebita contestato agli imputati
indicato come reato contestato al solo imputato nei confronti della persona offesa
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dai ricorrenti per denunciare un vizio di motivazione della sentenza di appello
richiamato dai ricorrenti come parametro per una eventuale immediata declaratoria di proscioglimento
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
usato dalla Corte per affermare che il motivo di ricorso deve indicare specificamente i rilievi censurati; la mancanza di specificità rende il ricorso generico e inammissibile
presupposto della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifico e determinato: è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche senza indicare quali passaggi argomentativi o quali elementi fattuali della decisione sarebbero illogici o erronei.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta astratta di rinnovata valutazione del merito; il ricorrente deve mettere la Corte in condizione di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il sindacato di legittimità.
- Quando la sentenza di merito presenti una motivazione logicamente coerente e il ricorso non articoli censure specifiche, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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