Cassazione Penale, Ordinanza n. 39266/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna con pena già determinata tenendo conto della pena base al minimo edittale, della massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e dell'ulteriore riduzione di un terzo per il rito prescelto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso denunciava una asserita violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la pena era stata correttamente calcolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto insussistente la dedotta violazione di legge sulla determinazione della pena, poiché i giudici di merito avevano correttamente individuato la pena base nel minimo edittale, applicato la massima riduzione per le attenuanti generiche e poi ulteriormente ridotto la pena di un terzo per effetto del rito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue tale sanzione economica.
Norme richiamate
richiamato implicitamente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della loro massima estensione in riduzione della pena
richiamato implicitamente per la riduzione di un terzo della pena per effetto del rito prescelto
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare una violazione di legge sulla pena quando dagli atti risulta che il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri di commisurazione, partendo dal minimo edittale e operando le riduzioni spettanti.
- La corretta determinazione del trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione se il giudice ha applicato in modo coerente la pena base, le attenuanti generiche e l'eventuale riduzione per il rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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