Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51719/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per reati associativi (capo A) e per il reato ex art. 512-bis (capo N). Lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p., sostenendo l'insussistenza del pericolo di reiterazione: i fatti risalgono al 2019 e l'unico precedente segnalato è un decreto penale di condanna per ricettazione del 2017, per cui il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un pericolo astratto e ipotetico, senza tener conto del lungo intervallo temporale e della scarsa gravità del precedente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorso è ritenuto generico perché non contesta criti-camente la motivazione del provvedimento impugnato, che invece è considerata congrua e conforme a diritto. La Corte valorizza gli elementi indicati nel provvedimento di merito a sostegno della pericolosità: la natura e le modalità dell'attività del sodalizio (protratta per anni, operatività in più luoghi del territorio nazionale, collegamenti con soggetti stranieri), l'esistenza di un centro operativo in un'area ad alta densità criminale (territorio nolano), e le modalità delittuose (uso di false identità e contraffazione di titoli). La Corte osserva che, sebbene la distanza temporale richieda un'analisi più approfondita, il Tribunale ha svolto una valutazione prognostica adeguata sulla possibilità di reiterazione. Conseguentemente, il ricorso è respinto come inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nel quadro del vizio di motivazione: il giudice della cautela deve fornire una valutazione prognostica sulla pericolosità e la possibilità di reiterazione, motivando con riferimento alle modalità della condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'inammissibilità del ricorso: i motivi soggetti a cassazione devono essere consentiti e specifici; ricorsi generici o riproposizioni non critiche della decisione di merito sono inammissibili

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come ulteriore causa di inammissibilità per mancata specificità dei motivi di ricorso, in particolare per i motivi di fatto non sufficientemente dettagliati o non consentiti

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (Avolio)

    Principio secondo cui il giudice cautelare deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative mediante un'analisi accurata della fattispecie concreta; tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza però richiedere la previsione di specifiche occasioni di recidiva

Massime di principio

  • La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve approfondire la valutazione prognostica, ma può ritenere sussistente il pericolo se ricorrono elementi concreti che indicano persistenza o vitalità dell'assetto criminoso
  • La valutazione della necessità della cautela richiede l'esame combinato di modalità della condotta, caratteristiche personali dell'indagato e contesto socio-ambientale; l'esistenza di un unico precedente remoto non è di per sé decisiva a favore della revoca
  • In cassazione i motivi devono essere esposti con specificità e in forma consentita dal codice: riproporre genericamente censure già sollevate senza un confronto critico con la motivazione del giudice di merito comporta l'inammissibilità
  • Le caratteristiche organizzative e strutturali di un'associazione delittuosa (prolungata operatività, diffusione territoriale, collegamenti internazionali) rafforzano la presunzione di pericolosità e giustificano misure cautelari anche se alcuni fatti sono temporaneamente distanti
  • Il giudice della cautela non è tenuto a prevedere occasioni concrete di recidiva; è sufficiente una valutazione prognostica, basata su elementi concreti, che renda ragionevolmente probabile la ripetizione di attività illecite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.