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Ordinanza

Ordinanza n. 3320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, in materia di inserimento nella I fascia delle GPS per il sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in sede cautelare, l’illegittimità della disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui stabilisce termini differenziati per l’inserimento nella I fascia delle GPS a seconda che il titolo di specializzazione per il sostegno sia stato conseguito in Italia oppure all’estero. La contestazione riguardava, in particolare, il diverso trattamento degli aspiranti con titolo estero conseguito oltre il termine e il sistema delle cosiddette doppie riserve, anche in relazione alla mancanza di una data entro cui presentare l’istanza di riconoscimento del titolo estero conseguito oltre termine. Le appellanti sostenevano inoltre il contrasto della disciplina con la normativa unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del fumus boni iuris, confermando in sostanza la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. A una sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non illegittima la previsione del decreto ministeriale n. 27/2026 che differenzia i termini per l’inserimento nella I fascia delle GPS in ragione dell’origine italiana o estera del titolo di sostegno. La differenziazione è stata ritenuta ragionevole e conforme alla direttiva 2005/36/CE, poiché, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell’Unione europea, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero richiede una procedura ulteriore di riconoscimento. Tale procedura è stata considerata particolarmente giustificata per l’insegnamento di sostegno, destinato a soggetti fragili. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’orientamento giurisprudenziale contrario richiamato dalle appellanti non considera adeguatamente la diversa disciplina delle riserve: per i titoli esteri conseguiti tempestivamente, ma non ancora riconosciuti, l’art. 7, commi 3 e 4, punto ii), del d.m. n. 27/2026 prevede il termine del 16 marzo 2026 per presentare l’istanza di riconoscimento; per i titoli conseguiti oltre termine, invece, sembrerebbe mancare una data analoga nell’ambito della seconda riserva. Nonostante tale rilievo, il requisito cautelare del fumus è stato ritenuto insussistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per accoglierlo per mancanza del fumus boni iuris.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina nazionale differenziata è stata ritenuta, in sede cautelare, conforme alla normativa unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione.

  • art. 7, commi 3 e 4, punto ii), d.m. n. 27/2026

    Prevede, per chi abbia conseguito tempestivamente il titolo estero ma non ne abbia ancora ottenuto il riconoscimento in Italia, l’obbligo di presentare l’istanza di riconoscimento entro il 16 marzo 2026.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione della decisione di primo grado richiede la presenza del fumus boni iuris; in sua assenza l’appello deve essere respinto.
  • È ragionevole differenziare i termini o le modalità di inserimento nelle graduatorie pubbliche tra titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti all’estero quando questi ultimi richiedano un’ulteriore procedura di riconoscimento, soprattutto se destinati all’esercizio di funzioni rivolte a soggetti particolarmente fragili.
  • In assenza di un sistema unionale armonizzato di formazione, il titolo conseguito all’estero può essere subordinato a una procedura nazionale di riconoscimento prima di produrre pienamente effetti nell’ordinamento interno, purché la disciplina rispetti la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un sistema di riserve per l’inserimento in graduatoria, rileva la distinzione tra il titolo estero conseguito entro il termine, ma non ancora riconosciuto, e quello conseguito oltre il termine; la diversa disciplina può essere scrutinata anche alla luce dell’eventuale previsione di un termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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