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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20519/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli sostenendo che il dispositivo riportato nella copia della sentenza depositata fosse del tutto estraneo alla motivazione (riferito ad altro imputato e altro reato). Ha dedotto la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo il vizio non emendabile e configurando l'inesistenza della sentenza per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la discrepanza fosse un mero errore materiale: il dispositivo effettivamente pronunciato in udienza (alla presenza del sostituto processuale e del difensore) era corretto e completo; la difformità con la copia depositata non ha creato incertezza sul contenuto reale della decisione né ha leso interessi difensivi. Tale errore materiale è emendabile in ogni tempo, anche d'ufficio, con la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. La Corte ha quindi disposto la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, così come pronunciato in udienza, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il dispositivo corretto è il seguente: "In riforma della sentenza n. 216/2020 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9/7/2020, appellata da Di Monaco Alessandro, ridetermina la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Conferma nel resto. Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione, sospendendo per tale periodo i termini di custodia cautelare. Napoli, 28.1.2021"

Norme richiamate

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma relativa all'inesistenza della sentenza quando manchi il dispositivo su un capo; il ricorrente invocava questa disposizione per sostenere la nullità. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile, perché non si era verificata una omessa statuizione ma solo una discrepanza materiale tra quanto pronunciato in udienza e quanto trascritto nella copia depositata.

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Prevede la correzione degli errori materiali nelle sentenze. La Corte ha qualificato la difformità come errore materiale emendabile in ogni tempo, anche d'ufficio, ai sensi di questa norma.

  • art. 547, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 130 quale base procedurale per la correzione di errori materiali nel provvedimento giudiziario; la Corte ha disposto la rettifica formale del dispositivo depositato conformemente a quanto pronunciato in udienza.

Massime di principio

  • Distinguere tra omissione del dispositivo (art. 546, comma 3 c.p.p.), che comporta inesistenza della sentenza su quel capo e può rilevare come vizio non emendabile, e discrepanza tra dispositivo pronunciato in udienza e quello trascritto nella copia depositata: quest'ultima è generalmente un errore materiale emendabile.
  • Se il dispositivo è stato effettivamente pronunciato in udienza (verificabile con verbale, registrazione o presenza del sostituto processuale e difensore), sussiste una forte presunzione sul reale contenuto della decisione che consente la rettifica formale del documento.
  • La correzione degli errori materiali può essere disposta in ogni tempo e anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 130 e connessi del cod. proc. pen.; pertanto, un errore di trascrizione non determina automaticamente la nullità dell'intero provvedimento.
  • Se si ritiene leso un interesse difensivo, è importante documentare l'effettiva incertezza sul contenuto della decisione (assenza di pronuncia orale, contraddizioni tali da non permettere di ricostruire la volontà del giudice); in tali casi la tesi della inesistenza può trovare accoglimento.
  • È opportuno conservare e produrre subito prove dell'effettivo contenuto del dispositivo pronunciato in udienza (verbale, registrazione) e segnalare tempestivamente l'errore al giudice per ottenere la correzione formale o per esercitare i rimedi necessari.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali anche quando il ricorso è dichiarato infondato e il vizio risulta emendabile.

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