Cassazione Civile, Ordinanza n. 27377/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La pronuncia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla procedura concorsuale rispetto al dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Secondo l'istante, la motivazione della decisione aveva accolto il secondo motivo del ricorso della procedura e rigettato la domanda di insinuazione al passivo proposta dalla controparte privata, disponendo altresì le spese secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c.; tuttavia, nel dispositivo era stato indicato per errore il soggetto sbagliato come tenuto alle spese, con inversione tra vincitore e soccombente. La procedura chiedeva quindi la rettifica del dispositivo limitatamente alla statuizione sulle spese, trattandosi di mera svista materiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza e ha accolto la correzione dell'errore materiale. Ha affermato che l'inversione, nel dispositivo, del nome del vincitore con quello del soccombente integra un errore materiale, riconducibile a semplice lapsus calami, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Conseguentemente ha corretto la statuizione sulle spese della precedente ordinanza, sostituendo nel dispositivo il termine erroneamente riportato con quello corretto, coerentemente con la motivazione e con il principio di soccombenza.
Norme richiamate
le spese di lite seguono la soccombenza; la Corte richiama tale criterio per evidenziare che il dispositivo della precedente decisione doveva conformarsi alla parte motiva e porre le spese a carico della parte soccombente.
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti del giudice.
prevede l'applicabilità della correzione degli errori materiali anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'inversione nel dispositivo del nome della parte vincitrice con quello della parte soccombente, quando la motivazione renda evidente quale sia il soggetto correttamente individuato, integra un errore materiale e non un vizio decisorio.
- Gli errori di mero lapsus calami nel dispositivo della Cassazione sono correggibili con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza necessità di riapertura del giudizio.
- La statuizione sulle spese deve essere coordinata con la motivazione e con il principio di soccombenza; se il dispositivo la contraddice per una svista evidente, la correzione è ammissibile.
- Ai fini della correzione dell'errore materiale, è decisivo che dalla motivazione emerga in modo inequivoco la reale volontà decisoria del giudice.
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