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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5997 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso di rettifica n. 515 del 4 gennaio 2008. Contestava la violazione degli artt. 47 e seguenti, in particolare dell’art. 92, del Regolamento CEE n. 2454/93 e dell’art. 2697 c.c.: secondo l’Agenzia, il giudice d’appello aveva riconosciuto efficacia sanante a un secondo certificato d’origine FORM A rilasciato a posteriori fuori dai casi consentiti e comunque irregolare. Il recupero riguardava dazi su importazioni per le quali era stato applicato un trattamento tariffario agevolato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, lasciando ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, quindi, l’annullamento dell’avviso di rettifica. Ha ritenuto astratta e non dimostrata la tesi secondo cui il certificato rilasciato a posteriori fosse stato emesso fuori dai casi ammessi; inoltre, la valutazione sulla lievità delle discordanze formali e sulla persistente funzione probatoria del certificato spettava al giudice di merito e non era stata validamente censurata. Decisivo anche il fatto che il secondo FORM A non risultava contestato attraverso la procedura cooperativa prevista dall’art. 95 del Regolamento: l’autorità doganale d’importazione non poteva respingerlo unilateralmente per recuperare il dazio pieno. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di due certificati FORM A.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/93, artt. 66 e seguenti (sistema delle preferenze generalizzate)

    in tema di dazi all'importazione, nel "sistema delle preferenze generalizzate" delineato dagli artt. 66 e segg. Reg. CEE n. 2454/93, applicabile ratione temporis, il certificato d'origine della merce rilasciato "a posteriori" dall'autorità del Paese di esportazione dopo il rilascio di un primo certificato inidoneo non può essere respinto unilateralmente dall'autorità del Paese di importazione ai fini del recupero del dazio pieno

    Nel sistema delle preferenze generalizzate, un certificato d’origine rilasciato a posteriori dopo un primo certificato inidoneo non può essere disconosciuto unilateralmente dall’autorità doganale d’importazione per recuperare il dazio pieno.

  • Regolamento CEE n. 2454/93, art. 81

    In questo sistema è eccezionalmente ammesso il rilascio "a posteriori" del certificato d'origine (con dicitura "delivrè a posteriori" o "issued retrospectively"), qualora esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari (art. 81 DAC).

    Il rilascio postumo del certificato d’origine è ammesso in via eccezionale quando il documento non sia stato emesso al momento dell’esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari. Nel caso concreto, l’Agenzia non ha dimostrato che il rilascio fosse avvenuto al di fuori di tali ipotesi.

  • Regolamento CEE n. 2454/93, art. 92

    premesso che il certificato d'origine non è inficiato da irregolarità tanto lievi da non alterarne la genuinità (art. 92 DAC), il giudizio sulla "lievità" delle discordanze è un giudizio riservato al merito.

    Le irregolarità formali non privano necessariamente il certificato della sua efficacia: la valutazione se le discordanze siano lievi e non incidano sulla genuinità spetta al giudice di merito e, in assenza di una censura ammissibile, non è riesaminabile in cassazione.

  • Regolamento CEE n. 2454/93, art. 95

    In particolare, ai sensi dell'art. 95 DAC, nell'ipotesi di controllo "a posteriori", l'autorità di importazione rispedisce il certificato d'origine all'autorità di esportazione, specificando le ragioni di merito o forma che giustificano un'inchiesta, e soltanto in caso di omissione o insufficienza della risposta, e dopo ancora una comunicazione, l'autorità di importazione rifiuta di concedere il trattamento preferenziale.

    Per negare il trattamento preferenziale sulla base di dubbi sul certificato, l’autorità d’importazione deve attivare il controllo a posteriori e interpellare l’autorità d’esportazione, indicando le ragioni del controllo. Il diniego è possibile soltanto dopo la procedura prevista e in caso di mancata risposta o risposta insufficiente; non è consentito procedere unilateralmente al recupero del dazio pieno.

  • Codice civile, art. 2697

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione all’onere della prova, ma la Cassazione non ha formulato una distinta interpretazione della norma né fondato su di essa la decisione.

Massime di principio

  • Quando un certificato d’origine preferenziale viene rilasciato a posteriori, la sua validità va valutata verificando se ricorra una delle condizioni eccezionali previste dalla disciplina applicabile; non basta affermare in astratto che il rilascio sia irregolare.
  • Se l’autorità doganale d’importazione dubita dell’autenticità o della regolarità di un certificato d’origine, deve seguire la procedura di cooperazione e controllo con l’autorità del Paese esportatore. Non può recuperare unilateralmente il dazio pieno senza averla attivata.
  • Le irregolarità formali di un certificato non ne determinano automaticamente l’inutilizzabilità: la loro gravità e l’eventuale incidenza sulla genuinità sono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti per la censura della motivazione.
  • La cooperazione tra autorità doganali tutela anche gli operatori economici, perché consente di accertare se eventuali inesattezze dipendano da errori amministrativi non imputabili all’esportatore.

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