Cassazione Penale, Sentenza n. 16994/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avendo ritenuto efficace una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione inviata per raccomandata con allegata copia del documento di identità ma priva di autenticazione della firma; il motivo dedotto è l'inosservanza delle norme di forma previste per la rinuncia (art. 591 c.p.p. in relazione agli artt. 583 e 589 c.p.p.), con particolare rilievo alla mancata certezza della provenienza della dichiarazione dall'imputato in assenza dell'autenticazione prevista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che la "spedizione" della rinuncia a mezzo raccomandata non è più ammessa alla luce della novella del D.Lgs. 150/2022 (che ha escluso tale modalità modificando l'art. 581 e abrogando l'art. 583) e, comunque, che la rinuncia inviata senza autenticazione della firma era inefficace. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
... la dichiarazione di rinuncia è presentata agli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione
La Corte ha richiamato questo testo per affermare che la rinuncia deve rispettare le forme e le modalità previste dalle norme indicate; la rinuncia inviata in forma diversa è inefficace.
art. 583 cod. proc. pen. (testo previgente)
... con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1...." e "... se si tratta di parti private la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore
Nella versione anteriore alla riforma, la spedizione per raccomandata era ammessa ma richiedeva l'autenticazione della sottoscrizione se l'atto proveniva da parte privata; dalla giurisprudenza risulta che la sola copia del documento di identità non supplisce all'autenticazione.
art. 581 cod. proc. pen. (comma terzo modificato dalla riforma)
La modifica introdotta dal D.Lgs. 150/2022 ha escluso la possibilità di "spedire" l'atto di impugnazione/rinuncia, incidendo sulle modalità ammissibili di presentazione della rinuncia.
D.Lgs. 150/2022, art. 33, comma 1, lett. g)
La disposizione ha innovato le forme procedurali escludendo la spedizione come modalità valida per gli atti di impugnazione e abrogando l'art. 583 c.p.p., con la conseguenza che le rinunce inviate per raccomandata non sono conformi alla nuova disciplina.
Richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale alla Corte (procedura formale seguita dal Pubblico Ministero nella fase di Cassazione).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto personale e abdicativo che richiede la certezza della provenienza dalla parte: se prodotta per iscritto deve rispettare le forme previste dalla legge, inclusa l'autenticazione della firma quando richiesta.
- Dopo il D.Lgs. 150/2022 non è ammessa la "spedizione" dell'atto (es. raccomandata) come modalità valida per proporre impugnazioni o rinunce; bisogna utilizzare le modalità ora previste dall'ordinamento (deposito in cancelleria o dichiarazione in udienza, o altre forme previste).
- La mera allegazione di una copia del documento d'identità non supplisce all'assenza di autenticazione della sottoscrizione: senza l'autenticazione richiesta la rinuncia può essere dichiarata inefficace.
- Il difensore non può validamente rinunciare all'impugnazione in nome del cliente salvo che sia munito di procura speciale o che la rinuncia sia manifestata in udienza con la presenza e il consenso del rappresentato.
- In caso di rinuncia formata in modo difforme dalla normativa vigente, la Corte di Cassazione può annullare la decisione che l'ha data per valida e rinviare (o, come nel caso esaminato, disporre l'annullamento senza rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d'appello) per il prosieguo.
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