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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18622/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Cuneo aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro mesi di reclusione nei confronti dell'imputato per il delitto di danneggiamento, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e operando la riduzione per il rito. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, mediante dichiarazione trasmessa via PEC dal difensore, limitandosi a manifestare la volontà di impugnare e riservando i motivi al difensore. La Corte ha rilevato che il ricorso era privo di motivi e proposto senza l'assistenza tecnica qualificata richiesta per il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede il ministero di un difensore per il ricorso per cassazione, e perché privo della enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione richiede l'assistenza tecnica qualificata del difensore; non è ammissibile una proposizione personale dell'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere enunciati contestualmente alla volontà di impugnare, a pena di inammissibilità; non è sufficiente riservarli a un momento successivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sono dovute le statuizioni conseguenti, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dall'imputato, poiché nel giudizio di legittimità è necessaria l'assistenza tecnica del difensore.
  • La volontà di impugnare non può essere separata dall'indicazione dei motivi: una riserva di motivi al difensore integra un ricorso privo di uno degli elementi essenziali richiesti a pena di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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