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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11881/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza e, per l'effetto, aveva revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio già concessa. Con il ricorso e con una memoria successiva deduceva un vizio di motivazione, lamentando in particolare un travisamento della prova con riferimento al referto del pronto soccorso. La censura mirava a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza in ordine ai fatti avvenuti la sera del 31 agosto 2025 e alla considerazione che non si trattava di un episodio isolato, da cui il Tribunale aveva tratto una prognosi negativa circa la difficoltà di gestione del condannato in ambiente extramurario.

La decisione

La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la revoca della misura alternativa valorizzando le circostanze emerse sul fatto del 31 agosto 2025 e il carattere non isolato dell'episodio. Ha quindi escluso la possibilità di un sindacato di legittimità su una valutazione coerente e logica di merito sulla prognosi di gestione del condannato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione, sollecitava una diversa lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non risulta assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di motivazione quando la censura mira in realtà a proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è insindacabile in cassazione quando dia conto in modo coerente e logico degli elementi fattuali posti a base della revoca di una misura alternativa e della conseguente prognosi sfavorevole sulla gestione del condannato in ambiente extramurario.
  • Il travisamento della prova non è configurabile, o comunque non è idoneo a superare il vaglio di legittimità, quando la censura si risolva nella contestazione dell'apprezzamento del significato complessivo del compendio istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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