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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05853/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 2025. Dal testo emerge che la difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata in appello, proponendo una lettura alternativa della vicenda e delle condotte contestate. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza, perché si risolvono in una rivalutazione del fatto già esaminata e motivatamente respinta nei gradi di merito. In particolare, la Corte valorizza la ricostruzione delle condotte minatorie e ripetutamente violente finalizzate a ostacolare e impedire la perquisizione, nonché il materiale rinvenuto nell'abitazione, ritenuto coerente con la lettura del comportamento dell'imputato già data in sentenza di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e volte soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto, già congruamente motivata dalla Corte d'appello sulla base della ricostruzione complessiva della vicenda, delle condotte minatorie e violente e del materiale rinvenuto nell'abitazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito che ricostruisca in modo completo e coerente la vicenda, valorizzando gli elementi fattuali decisivi, è insindacabile in cassazione quando le censure mirino soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Le condotte minatorie e ripetutamente violente finalizzate a ostacolare o impedire l'esecuzione di una perquisizione, se adeguatamente accertate e motivate nel merito, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità attraverso una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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