Cassazione Penale, Ordinanza n. 21519/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto la proposta di concordato tra le parti e ridotto la pena inflitta in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la decisione fosse priva di adeguata motivazione sulle ragioni poste a base del giudizio. Il ricorso era incentrato sulla asserita carenza motivazionale della sentenza di appello, nonostante la precedente rinuncia ai motivi di gravame relativi alla responsabilità, con accordo limitato alla sola rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità fossero state oggetto di rinuncia in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente delimitazione della cognizione del giudice di appello ai soli punti non rinunciati. Poiché la pena era stata correttamente determinata e concordata con il Procuratore generale, l'imputato non poteva dolersi della mancata rinnovazione della motivazione sull'an della responsabilità, già cristallizzata nella sentenza di primo grado. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello, quando comporta rinuncia ai motivi di impugnazione e accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione con riferimento a punti della decisione rispetto ai quali l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non impone una nuova motivazione sull'an della responsabilità quando su tale punto si sia formato il giudicato per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma istitutiva dell'art. 599-bis c.p.p., richiamata per individuare il quadro normativo del concordato in appello.
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, quando sia finalizzata al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., preclude la deduzione in cassazione di vizi che attengano ai punti oggetto di rinuncia.
- Nel concordato in appello la motivazione sulla responsabilità resta quella della sentenza di primo grado; il giudice di secondo grado non deve rinnovarla quando l'impugnazione su tale punto sia stata espressamente abbandonata.
- La rinuncia ai motivi di appello è irretrattabile e determina il formarsi del giudicato sui relativi capi o punti della decisione, con effetto preclusivo anche nel successivo giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione su questioni ormai precluse dalla rinuncia è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue quando sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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