Cassazione Penale, Ordinanza n. 07144/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto utilizzabili e sufficientemente dimostrative alcune dichiarazioni testimoniali. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 512 c.p.p., sostenendo che l'impossibilità di ripetere la testimonianza non fosse imprevedibile. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza non era stata devoluta in appello, poiché in quel grado era stata contestata soltanto l'idoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali. Con il secondo motivo il ricorrente censurava, in sostanza, la valutazione di merito della prova testimoniale; il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato tali dichiarazioni in quanto corroborate da ulteriori significative fonti di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non deducibile perché non devoluto in appello e il secondo motivo aspecifico per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, rilevando che la stessa non aveva apportato alcun contributo utile alla decisione.
Norme richiamate
La censura relativa all'utilizzabilità della testimonianza ex art. 512 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non previamente devoluta in appello.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già superate dal giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità e capacità dimostrativa della prova testimoniale, se sorretta da adeguata motivazione e da ulteriori elementi di riscontro, non può essere efficacemente censurata in cassazione con doglianze generiche.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se non ha svolto un'attività processuale che abbia apportato un effettivo contributo utile alla decisione.
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