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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21403/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevata officiosamente la questione processuale della tempestività del gravame. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/11/2024. Il contenuto del gravame nel merito non è illustrato nel provvedimento, perché la Corte di cassazione non entra nell'esame delle censure: rileva d'ufficio che il ricorso è stato depositato tardivamente. In particolare, la Corte calcola che il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso (30 giorni più 15 di proroga) decorreva dal 27/11/2024, data entro cui la sentenza di appello doveva essere depositata ed è stata in effetti depositata tempestivamente il 14/11/2024. Poiché il ricorso è stato depositato solo il 14/01/2025, esso è stato ritenuto oltre termine e quindi inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 45 giorni per il deposito del ricorso

    Il termine per impugnare è stato calcolato in 45 giorni decorrenti dalla data di deposito della sentenza di appello, sicché il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La tempestività del ricorso per cassazione costituisce una questione processuale rilevabile d'ufficio, che la Corte può verificare mediante esame degli atti anche senza affrontare il merito delle censure.
  • Il ricorso proposto oltre il termine previsto dalla legge è inammissibile de plano, senza necessità di contraddittorio sul punto, quando la tardività risulti immediatamente dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale effetto conseguenziale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'impugnazione è definita esclusivamente per tardività, l'esito sostanziale sulla posizione dell'imputato non deriva da una nuova valutazione del merito, ma dalla sola preclusione processuale all'esame del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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