Cassazione Penale, Ordinanza n. 09724/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sulla motivazione erano sostanzialmente reiterative dell'appello, non specifiche e manifestamente infondate, e che la determinazione della pena era stata adeguatamente motivata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/03/2024. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati; la censura è stata ritenuta riproduttiva di doglianze già prospettate in appello, priva di un effettivo confronto con le ragioni della decisione e quindi non specifica ma meramente apparente. È stato inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse congrua e che le deduzioni difensive fossero generiche.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal riferimento al vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la sentenza impugnata.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre in modo pedissequo doglianze già dedotte in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, concreto e argomentato: censure meramente apparenti o generiche non assolvono la funzione di critica della decisione e determinano l'inammissibilità.
- La motivazione sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando risulti congrua e non presenti vizi logici o giuridici rilevanti; deduzioni difensive generiche non sono sufficienti a scalfirla.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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