Cassazione Penale, Sentenza n. 9333/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di parziale dissequestro di euro 395.214,00, somme sequestrate come presunto profitto derivante da violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente sosteneva che la cartiera emittente le fatture (Job Service) aveva regolarmente versato IVA, sanzioni e interessi ottenendo l'archiviazione del procedimento a suo carico; perciò, invocando il principio di neutralità dell'IVA e la giurisprudenza della CGUE e della Cassazione, chiedeva che alla Gruppo SD fosse riconosciuta la corrispondente detrazione IVA e il parziale dissequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il diniego del dissequestro. Ha ritenuto che la giurisprudenza comunitaria (es. EN.SA) consente la rettifica dell'IVA e la detraibilità solo quando l'emittente della fattura, non in buona fede, abbia comunque eliminato in tempo utile il rischio di perdita del gettito e non vi sia frode fiscale; nel caso concreto invece è accertato il fumus commissi delicti per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 e vi sono elementi che indicano che la provvista usata dalla cartiera per pagare l'IVA proveniva dalla capogruppo con modalità fraudolente. Pertanto la regola nazionale di indetraibilità dell'IVA per operazioni inesistenti non è derogata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma penale che punisce frodi in materia tributaria; nel caso ha costituito il fumus commissi delicti rispetto al quale è stato rigettato il dissequestro.
art. 17, art. 19, art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Norme nazionali sull'IVA che, lette congiuntamente, evidenziano l'indetraibilità dell'IVA in presenza di operazioni inesistenti e regolano la fatturazione e la detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
art. 168 Direttiva 2006/112/CE
Stabilisce il diritto alla detrazione dell'IVA per le operazioni soggette a imposta; interpretata dalla CGUE come subordinata all'esistenza di un collegamento tra acquisti a monte e operazioni tassate a valle.
CGUE, EN.SA. (C-712/17)
C-712/17, EN.SA., sent. 8 maggio 2019
Ha ammesso che la normativa nazionale può escludere la detrazione per operazioni fittizie ma prevede la possibilità di rettifica se l'emittente della fattura ha in tempo utile eliminato completamente il rischio di perdita del gettito e non c'è frode fiscale; impone al giudice nazionale di verificare l'eliminazione del rischio e richiama il principio di proporzionalità.
CGUE, Stroy Trans (C-642/11)
C-642/11, Stroy Trans, sent. 31 gennaio 2013
Conferma principi sul collegamento necessario tra acquisto e operazioni tassate a valle ai fini della detrazione.
CGUE, Portugal Telecom (C-496/11)
C-496/11, Portugal Telecom, sent. 6.09.2012
Sottolinea che le spese d'acquisto devono far parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle per riconoscere la detrazione.
CGUE, SGI e Valériane (C-459/17 e C-460/17)
C-459/17 e C-460/17, sent. 27.06.2018
Afferma che un'operazione inesistente non può avere collegamento con le operazioni tassate a valle e quindi non dà diritto alla detrazione.
CGUE, Schutte (C-453/22)
C-453/22, Schutte, sent. 7 settembre 2023
Ribadisce che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo IVA ma che va negato se il rimborso è invocato in modo fraudolento o abusivo; conferma la necessità di elementi oggettivi per escludere la detrazione in caso di frode.
CGUE, Terracult (C-835/18) e HUMDA (C-397/21)
Giurisprudenza che consente di escludere la detrazione quando il rimborso è invocato in modo fraudolento o abusivo.
CGUE, A contro Finanzamt M (C-596/21) e UAB HA-EN (C-227/21)
Riguardano casi in cui anche acquirenti successivi possono essere esclusi dalla detrazione se consapevoli della frode o se le circostanze rendono evidente l'assenza di genuinità dell'operazione.
Cassazione civile, n. 26515 del 2021 e n. 10766 del 2023
Cass. civ. n. 26515/2021; Cass. civ. n. 10766/2023
Decisioni che, nel dibattito giurisprudenziale, hanno affermato che la detraibilità dell'IVA è collegata all'eliminazione del rischio di perdita del gettito e non esclusivamente alla buona fede del contribuente; citate dalla ricorrente ma valutate nel contesto delle circostanze probatorie.
Precedente della stessa Sezione, n. 11633 del 02/02/2022 (Casanova)
Rv. 282985-01, n. 11633/02.02.2022
Pronuncia interna che aveva interpretato la giurisprudenza comunitaria in senso non favorevole alla rettifica in presenza di elementi di frode; la ricorrente lo aveva contestato ma la Corte lo ha ritenuto coerente con EN.SA ove sussistono indici di frode.
Massime di principio
- La detraibilità dell'IVA richiede un collegamento concreto tra gli acquisti a monte e le operazioni tassate a valle: se l'operazione è inesistente, in linea di principio non sorge il diritto alla detrazione.
- La giurisprudenza comunitaria ammette la rettifica e la detraibilità solo se l'emittente della fattura ha in tempo utile eliminato il rischio di perdita del gettito e non è intervenuta frode fiscale; spetta al giudice nazionale accertare tali circostanze.
- Il pagamento dell'IVA da parte del fornitore non comporta automaticamente il diritto alla detrazione per l'utilizzatore quando sussistono indizi di frode o quando la provvista proviene da operazioni fraudolente.
- Il principio di proporzionalità limita sanzioni e misure ma non impone automaticamente il dissequestro: va verificata la concreta neutralizzazione del rischio di gettito e l'assenza di elementi di frode.
- In situazione di gruppi infragruppo, la provenienza dei fondi e il possibile uso di risorse tra società possono compromettere la stabilità fiscale della soluzione prospettata e giustificare il mantenimento di misure cautelari.
- Il rigetto di una richiesta di dissequestro può essere sostenuto anche dal parere negativo del Pubblico Ministero se emergono ricostruzioni probatorie che connettono i pagamenti a condotte fraudolente; il beneficio processuale riconosciuto formalmente al fornitore non si estende automaticamente all'utilizzatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9303/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9306/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9308/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9309/2024 del 05/03/2024
- Sentenza penale · 5 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9310/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →