Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47544/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente propose ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (con richiami a art. 27 Cost. e art. 7 CEDU) e vizio di motivazione per contraddittorietà circa la ricevuta di consegna delle scritture contabili e le dichiarazioni del coimputato D'Auria; (2) vizio di motivazione per mancato accertamento dell'elemento soggettivo specifico (dolo specifico) richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento delle scritture; (3) censure sul trattamento sanzionatorio, con presunta violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e art. 219 l.f. e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine al calcolo della pena e al riconoscimento/negazione delle circostanze attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: ha censurato la contraddittorietà logica della motivazione della Corte territoriale circa la ricezione/consegna dei libri contabili (prima ritenuta non consegnata da D'Auria perché altrimenti li avrebbe consegnati, poi sostenuto che aveva invece consegnato documentazione frammentaria per occultare distrazioni) e ha rilevato la mancata valutazione del dolo specifico necessario per il reato di occultamento delle scritture contabili. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sui profili indicati.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    La norma punisce le condotte relative alle scritture contabili in diverse fattispecie: l'occultamento (fisica sottrazione o mancata tenuta) richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta ha natura di dolo generico. La cassazione ha richiamato la necessità che il giudice verifichi espressamente la sussistenza del dolo specifico quando si contesta l'occlusione/occultamento delle scritture.

  • Costituzione, art. 27

    Invocato dal ricorrente nell'ambito della questione di responsabilità penale e certezza del diritto; comunque la cassazione ha deciso sui profili di motivazione e corretto in applicazione del principio di legalità e necessità di motivazione coerente.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    Richiamata insieme all'art. 27 Cost. come garanzia di legalità della pena; la Corte ha svolto il giudizio soprattutto su carenze logiche e probatorie rispetto all'applicazione della norma penale.

  • Codice penale, art. 133

    Disciplina i criteri per la determinazione della pena; la censura verteva sulla mancanza di motivazione circa l'applicazione di tali indici da parte dei giudici di merito. Il terzo motivo è stato assorbito e rinviato per nuovo esame.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sui recidivi e relativi effetti sulla pena; richiamata nel motivo relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione ha ritenuto assorbito il rilievo e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • Legge fallimentare, art. 219

    Prevede aggravanti specifiche per i delitti fallimentari; la Corte territoriale aveva riconosciuto un'aggravante ex art. 219, comma 2, n.1, senza sufficiente motivazione secondo il ricorrente; la Cassazione ha assorbito il motivo e rinviato per nuovo giudizio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-01)

    Richiamata dalla Corte per sottolineare il principio consolidato: l'occultamento delle scritture contabili è fattispecie autonoma che richiede dolo specifico (occludere la disponibilità agli organi fallimentari) ed è distinta dalla fraudolenta tenuta che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.

Massime di principio

  • Quando è contestato l'occultamento delle scritture contabili (art. 216 l.f.), il giudice deve valutare e motivare esplicitamente la sussistenza del dolo specifico richiesto: non basta la generica affermazione di improprietà della tenuta dei libri.
  • La presenza di documenti attestanti la consegna dei libri (es. ricevuta sottoscritta) impone che la Corte chiarisca in modo non contraddittorio perché tali prove non siano ritenute probanti; non sono ammissibili ragionamenti logici incongruenti che giustificano alternativamente due spiegazioni incompatibili.
  • La distinzione tra occultamento (dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico) è cruciale: il primo reato presuppone la sottrazione o la mancata tenuta per impedire gli accertamenti fallimentari, il secondo presuppone libri effettivamente rinvenuti ma falsificati o tenuti in modo fraudolento.
  • In caso di contraddizione delle dichiarazioni di testimoni o coimputati rispetto a documenti formali, il giudice deve motivare la scelta dell'uno rispetto all'altro con argomentazioni coerenti e non auto-contraddittorie.
  • Sui profili sanzionatori il giudice di merito deve indicare esplicitamente i criteri e gli indici (art. 133 c.p.) usati per la determinazione della pena e motivare l'applicazione o meno di circostanze attenuanti/aggravanti (es. art. 62-bis c.p., art. 219 l.f.); la mancanza di motivazione può comportare annullamento e rinvio.
  • Se la motivazione della Corte territoriale risulta logicamente viziata o omette accertamenti essenziali (es. elemento soggettivo del reato), la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo esame a diversa sezione per evitare pregiudizi dovuti a ragionamenti difettosi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.