Sentenza n. 3808/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1345/2025 del 4.8.2025, non opposto, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, (N.R.G.: 4380/2025), emesso in favore della società EP S.p.a., con cui si è ingiunto all'Azienda Sanitaria Locale Caserta di pagare "(…) entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 53.650,05 (…)";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1345/2025, avente efficacia di giudicato, con condanna dell'ASL al pagamento di una somma di denaro
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1345/2025, non opposto, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'Azienda Sanitaria Locale Caserta di pagare la somma di euro 53.650,05. Nel corso del giudizio l'ASL ha adottato una determina di liquidazione e ha trasmesso alla ricorrente il relativo atto. La ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento della sorte capitale residua, pari a euro 52.365,05, nonché che il difensore anticipatario aveva ricevuto il pagamento concordato delle competenze professionali relative al giudizio di ottemperanza. Ha quindi rinunciato formalmente al ricorso, anche quanto alle spese di giudizio. L'ASL, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la rinuncia, formalmente resa con procura speciale, ritualmente notificata all'amministrazione e depositata nei termini, imponesse la declaratoria di estinzione. La dichiarata esecuzione del decreto ingiuntivo e il pagamento delle somme dovute avevano inoltre fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione dell'ASL e l'avvenuta liquidazione delle competenze professionali relative al giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di estinzione del giudizio nei casi previsti dal codice, qui in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia formale, munita di procura speciale, notificata alla parte pubblica e depositata nei termini, ha condotto alla dichiarazione di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando sia formalmente resa con procura speciale, notificata alle parti e depositata nei termini previsti, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo azionato e il pagamento delle somme dovute fanno venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio; ove il ricorrente rinunci formalmente al ricorso, il giudice dichiara l'estinzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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