Cassazione Penale, Sentenza n. 49261/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato come atto abnorme l'ordinanza del GIP del 6/07/2022 che ha dichiarato nulla la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il GIP aveva rilevato dubbi sulla effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per il rifiuto di eleggere domicilio, per la mancata indicazione della conoscenza della lingua italiana e per le condizioni psicofisiche dell'indagato al momento dell'identificazione (era stata richiesta la sedazione con due dosi di calmante). Il PM ha sostenuto che, in caso di rifiuto di eleggere domicilio, la notifica dell'avviso si esegue al difensore senza necessità di consenso e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: l'ordinanza del GIP non è atto abnorme. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, la Corte ha spiegato che l'abnormità richiede che il provvedimento sia avulso dall'ordinamento o determini la stasi del processo. La dichiarazione di nullità della notifica e la restituzione degli atti al PM rientrano nei poteri del giudice e non impediscono la prosecuzione del processo, posto che il PM può rinnovare la notificazione; l'ordinanza al più può essere illegittima, ma non abnorme. Il ricorso è quindi respinto e l'ordinanza impugnata non annullata.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)
art. 161, comma 4, c.p.p.
In caso di rifiuto di eleggere domicilio, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può essere eseguita al difensore come domiciliatario di legge senza acquisirne il consenso; diversa disciplina per l'assenza dell'indagato che richiede prova della conoscenza del procedimento
Regola la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la sua nullità può essere rilevata dal giudice e può comportare la restituzione degli atti al PM per la rinnovazione della notificazione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sulle forme di impugnazione straordinaria del PM; il ricorso per atto abnorme deve dimostrare che il provvedimento sia strutturalmente o funzionalmente abnorme
Sezioni Unite, n. 23948 del 20.11.2019
Sez. U, n. 23948 del 20.11.2019
Giurisprudenza interpretativa richiamata nella discussione sulla validità delle notifiche e sul ruolo del difensore quando l'indagato rifiuta di eleggere domicilio
Sezioni Unite, n. 25957 del 26.03.2009 (Toni)
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
Precedente che afferma come la dichiarazione di nullità della notifica e la trasmissione degli atti al PM, pur se basata su un giudizio errato, non sia atto abnorme perché rientra nei poteri del giudice e non determina stasi processuale
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (convertito)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020
Norma sul procedimento scritto applicata alla trattazione del ricorso; richiamata per la modalità di trattazione del caso
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini da parte del GIP e la restituzione degli atti al PM non costituiscono di per sé un atto abnorme: il PM può sempre rinnovare la notificazione.
- Esiste una distinzione operativa tra il rifiuto di eleggere domicilio (art. 161, comma 4) e l'assenza: nel primo caso la notifica al difensore è prevista senza necessità di consenso, nell'altro occorre accertare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'indagato.
- Le condizioni psicofisiche dell'indagato al momento della identificazione (es. sedazione) possono giustificare la nullità della notifica per difetto di "vocatio in ius" se tali condizioni hanno impedito la comprensione dell'atto; tuttavia la contestazione di tale nullità non implica automaticamente abnormità dell'ordinanza che la accerta.
- Il vizio di "abnormità" è una soglia elevata: il provvedimento deve essere o completamente avulso dall'ordinamento processuale o tale da produrre una stasi del procedimento per poter essere annullato come abnorme.
- In situazioni analoghe è opportuno che il PM, davanti a dubbi sulla regolarità o sull'effettiva conoscenza della notifica, proceda alla rinnovazione della notifica stessa e raccolga elementi probatori sulla conoscenza del procedimento; il rischio economico e organizzativo della ricerca dell'indagato e della retribuzione dell'avvocato in caso di irreperibilità è un elemento pratico da considerare ma non trasforma la decisione del GIP in atto abnorme.
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