Ordinanza n. 339/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento prot. n. 131182-2026 del 25.05.2026, con il quale l’A.S.L. Salerno, pur dando atto dell’intervenuto deposito dell’istanza di partecipazione nei termini, ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente ai fini della sua effettiva valutazione ovvero della riapertura dei termini per il deposito (Accordo Quadro “Servizio di Cure Domiciliari e Telemedicina” – ASL Salerno – Reg. SIAPS PI040253-26 – CIG LOTTO 2 BADF7B58D5 e Lotto 3 BADF7B69A8); b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0126840 del 20.05.2026, con la quale l’ASL Salerno, in esito alla segnalazione della ricorrente, ha avviato le verifiche sul funzionamento della piattaforma; c – della nota prot. n. 0008145-2026 del 22.05.2026, con la quale la SORESA S.p.A. ha comunicato – a suo dire – che la Piattaforma SIAPS non avrebbe registrato alcun malfunzionamento, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta); d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali ivi compreso, ove adottato, il provvedimento di esclusione della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione dell’offerta depositata sul portale nei termini e, quindi, alla sua immediata ammissione alla procedura di gara ovvero, in via subordinata, alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione della gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'ASL Salerno che ha respinto l'istanza di valutazione dell'offerta o di riapertura dei termini, nell'ambito della procedura per il servizio di cure domiciliari e telemedicina, nonché gli atti relativi alle verifiche sul funzionamento della piattaforma SIAPS e l'eventuale esclusione dalla gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL Salerno, pur dando atto del deposito tempestivo dell'istanza di partecipazione, ha respinto la richiesta di procedere alla valutazione dell'offerta presentata tramite la piattaforma SIAPS ovvero di riaprire i termini di presentazione. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, la nota con cui l'ASL aveva avviato le verifiche sul funzionamento della piattaforma e la comunicazione di So.Re.Sa. secondo cui non risultavano malfunzionamenti del sistema, oltre agli atti presupposti e all'eventuale provvedimento di esclusione. La domanda cautelare era diretta a evitare l'estromissione dalla procedura e a ottenere l'ammissione dell'offerta, con riserva, nelle more dell'approfondimento istruttorio e della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva dell'offerta della ricorrente alla procedura di gara. La misura è stata adottata per evitare che l'esclusione producesse effetti irreversibili prima della trattazione del merito, in attesa del necessario approfondimento della relazione istruttoria depositata da So.Re.Sa. L'ammissione è espressamente impregiudicata rispetto a ogni valutazione di merito sulla legittimità degli atti impugnati e sul funzionamento della piattaforma. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'esclusione da una procedura di gara, il giudice amministrativo può disporre l'ammissione con riserva dell'offerta quando l'estromissione rischi di produrre effetti irreversibili nelle more della decisione di merito.
- L'ammissione cautelare con riserva può essere adottata per preservare l'utilità della tutela giurisdizionale senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure, quando occorra approfondire gli elementi istruttori relativi al funzionamento della piattaforma telematica di gara.
- Quando la verifica della tempestività e della corretta trasmissione dell'offerta tramite una piattaforma telematica richieda ulteriori accertamenti, la misura cautelare può limitarsi all'ammissione provvisoria, lasciando impregiudicata ogni valutazione definitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →