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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23252/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di commercializzazione continuata di cocaina (capo 11) con l'aggravante di agevolazione mafiosa. I difensori hanno dedotto (1) vizio di motivazione e errata valutazione della gravità indiziaria, in particolare per avere il Tribunale ricollegato l'attività di spaccio all'associazione mafiosa nonostante la precedente sentenza di annullamento avesse ritenuto i medesimi elementi insufficienti a provare la partecipazione all'associazione (artt. 273 e 192 c.p.p. contestati); (2) errata applicazione delle regole sulle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non ha valutato in modo coordinato gli elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), non ha adeguatamente considerato il tempo trascorso, il lavoro svolto dall'indagato dal 2021 e la possibilità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di riesame sulla gravità indiziaria circa la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa in relazione al capo 11), confermando che Cirota era consapevole della finalità agevolativa perseguita da soggetti di sicura appartenenza al clan; pertanto l'ordinanza è stata confermata nella sostanza su tale punto e nella statuizione sulla custodia cautelare. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla mancata motivazione comparativa circa l'adeguatezza della misura custodiale carceraria rispetto agli arresti domiciliari rafforzati con controllo elettronico (art. 275, comma 3-bis c.p.p.), ritenendo che il Tribunale non abbia effettuato alcuna valutazione esplicita sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto. La decisione è stata quindi rinviata al Tribunale competente per un nuovo esame esclusivamente sulla scelta della misura (con libertà di valutazione ma obbligo di motivare anche il rifiuto degli arresti domiciliari con controllo elettronico). Il resto dell'impugnazione è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Regge la contestazione dell'associazione mafiosa come reato genetico in relazione ai fatti; la Corte ha però escluso la gravità indiziaria per la partecipazione diretta di Cirota al sodalizio (capo 1) ma non ha escluso che attività connessa possa agevolare l'associazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante)

    L'aggravante ha natura soggettiva: si applica anche al concorrente non associato se è provata la sua consapevolezza della finalità di agevolazione perseguita dai compartecipi. La Corte ha ritenuto sussistente tale consapevolezza rispetto al capo 11).

  • artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento normativo al concorso di reati e alla fattispecie di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) contestata al capo 11).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione: i difensori hanno censurato presunte contraddizioni e insufficienze motivazionali nella valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha però ritenuto la motivazione del Tribunale congrua sul punto della consapevolezza dell'aggravante.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella critica alla motivazione (logica e coerenza delle valutazioni probatorie); la Corte ha valutato le dichiarazioni e gli elementi indiziari come convergenti e idonei.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per delitti aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte ha confermato che la presunzione resta operante e può essere superata solo con argomentazioni specifiche (es. deperimento del periculum, tempo, reinserimento), non con il mero decorso del tempo.

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 275-bis cod. proc. pen.

    Posta la necessità che il giudice motivi sull'inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati con controllo elettronico prima di disporre la custodia carceraria; la Corte ha rilevato l'omissione motivazionale del Tribunale sul punto e ha disposto l'annullamento limitato per tale ragione.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva e può comunicarsi al concorrente non associato se è provata la sua consapevolezza della finalità di agevolazione mafiosa perseguita da coautori inseriti nell'organizzazione.
  • La presunzione relativa di esigenze cautelari per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa (art. 275, comma 3) opera fino a prova contraria: per superarla è necessario fornire elementi concreti (tempo parametrato alla gravità, segni di rescissione dei legami, attività lavorativa stabile e altri indicatori di reinserimento) e non è sufficiente il solo decorso del tempo.
  • Anche quando la presunzione di esigenza cautelare opera, il giudice è obbligato a esaminare e motivare esplicitamente l'inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati con controllo elettronico (art. 275, comma 3-bis): la mancata comparazione motivata tra carcere e domiciliari rafforzati costituisce vizio rimediabile con annullamento e rinvio.
  • La valutazione della gravità indiziaria può essere distinta per singole imputazioni: l'insufficienza di prove a carico per la partecipazione associativa non impedisce automaticamente di riconoscere, per reati collegati, l'esistenza di una finalità di agevolazione se emergono elementi che dimostrino la consapevolezza del singolo circa l'utilità per il sodalizio.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve evitare valutazioni parcellizzate: gli elementi probatori devono essere considerati in modo unitario e coerente, tenendo conto della giurisprudenza consolidata sui rapporti tra collaborazioni dichiarative, conversazioni intercettate e attribuzione delle aggravanti mafiose.

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