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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27952/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado che aveva già condannato l'imputato e rideterminato la pena, ha confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 della stessa disposizione, cioè per l'asserita riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e, quindi, non era scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La richiesta difensiva mirava alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione una censura che si limita a riproporre doglianze già motivate e disattese in appello.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti oggetto della conferma di condanna in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza specifiche censure logiche o giuridiche, questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve confrontarsi con la motivazione del giudice di appello; se il motivo si risolve nella mera reiterazione di doglianze già respinte, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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