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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9872/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di applicazione di una pena sostitutiva (detenzione domiciliare) relativamente alla condanna pronunciata con sentenza del 10/10/2022 e divenuta irrevocabile il 25/05/2023. Il ricorrente deduceva che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), il procedimento era comunque pendente innanzi alla Corte di cassazione perché il segmento processuale pertinente si considera avviato con la pronuncia della sentenza di appello, sicché doveva essere riconosciuta l'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 95.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione si ricostruisce a partire dalla pronuncia della sentenza di appello, e pertanto il caso rientrava nel regime transitorio. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio, lasciando al giudice dell'esecuzione la valutazione di merito sull'istanza di sostituzione della pena.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte interpreta la norma nel senso che il regime transitorio per le pene sostitutive si applica quando il segmento processuale relativo al giudizio d'appello si è già formato alla data di entrata in vigore del decreto; la pendenza 'innanzi la Corte di cassazione' si ricostruisce a partire dalla pronuncia della sentenza di appello

  • Codice di procedura penale

    L'art. 666 c.p.p. disciplina l'istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione; la Corte richiama questa norma quale massima procedurale attraverso cui il condannato, una volta formato il giudicato, può presentare l'istanza

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023 (Lombardi); Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023 (Spina)

    Orientamento consolidato secondo cui la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. determina la pendenza del procedimento in Cassazione ai fini del regime transitorio e rende ammissibile la successiva istanza di sostituzione della pena dopo la formazione del giudicato

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 il momento rilevante non è la data di deposito di un eventuale ricorso per Cassazione, bensì la pronuncia della sentenza di appello: se quest'ultima è intervenuta prima del 30/12/2022 il procedimento si considera pendente in Cassazione ai fini del regime transitorio
  • Se la sentenza di appello è stata pronunciata entro la data di entrata in vigore del d.lgs., il condannato, una volta formatosi il giudicato (cioè esaurito l'eventuale grado di legittimità), può proporre al giudice dell'esecuzione l'istanza di applicazione di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • L'annullamento per vizi di ammissibilità dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione può essere revocato in sede di legittimità quando il rifiuto si fondi su errata interpretazione temporale dei presupposti del regime transitorio
  • La Corte d'appello, in sede di riesame, mantiene piena discrezionalità sul merito dell'istanza: l'accoglimento del ricorso in Cassazione non obbliga il giudice dell'esecuzione ad accogliere la richiesta di sostituzione della pena, ma impone di riesaminare la domanda alla luce della corretta interpretazione normativa
  • In situazioni analoghe è utile documentare con precisione le date della pronuncia di appello, del deposito di eventuali ricorsi e della formazione del giudicato per dimostrare la sussistenza dei presupposti temporali del regime transitorio

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