Sentenza n. 7473/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto prot. 1725 del 18 aprile 2025 di esclusione dalla procedura per l'assunzione di n. 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'art. 8 del bando di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 (nella parte in cui prevede requisiti fisici più stringenti di quelli previsti dall'art. 2, del d.m. n. 166/2019), della nota prot. 30273 del 18 aprile 2025, con cui il Dipartimento dei vigili del fuoco ha trasmesso al ricorrente il predetto decreto di esclusione n. 1725/2025; del verbale n. 187 del 10 aprile 2025 della commissione esaminatrice, del resoconto della prova e dei tabulati allegati; del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice e della metodologia della prova bioimpedenzometrica del 10 aprile 2025; e nei limiti dell'interesse, della graduatoria della procedura de qua (ove sussistente); nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti, ivi incluse, ove occorra e nei limiti dell'interesse, le graduatorie finali della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, nonché l'avviso di concorso del 19 marzo 2025 e relativo allegato recante “prescrizioni tecniche per l' accertamento dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per inidoneità fisica, fondata sul superamento della percentuale di massa grassa prevista per il personale operativo, nonché clausole del bando, atti della commissione e giudizio di inidoneità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova selettiva per l'assunzione di 200 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, era stato dichiarato inidoneo per un'alterazione dei parametri fisici, con massa grassa pari al 28,3%, sulla base dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 3, d.l. n. 69/2023, dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, dei principi di equità e proporzionalità, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che, per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti, avrebbero dovuto applicarsi i requisiti fisici dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, riguardante i ruoli tecnico-professionali, e non quelli dell'art. 1, relativi al personale che espleta funzioni operative. In via subordinata, con il secondo motivo ha contestato l'erroneità della misurazione effettuata mediante prova bioimpedenzometrica, deducendo violazione dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 207/2015, oltre ai correlati vizi di eccesso di potere. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'impugnazione del bando e ha sostenuto la correttezza dell'operato amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che le clausole del bando non erano immediatamente escludenti e che l'interesse all'impugnazione era sorto con l'esclusione. Nel merito ha accolto il ricorso ritenendo decisivo il primo motivo. I requisiti psico-fisici per l'accesso a una selezione pubblica devono essere correlati alle mansioni concretamente esercitate. Sebbene l'amministrazione possa richiedere requisiti specifici per il personale destinato ai servizi di soccorso, tali requisiti devono essere giustificati dalle funzioni del ruolo. Le mansioni degli operatori, come disciplinate dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, riconducibili all'ordinaria attività d'ufficio e prive di caratteristiche tali da giustificare i più stringenti requisiti fisici del personale operativo. L'art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e l'art. 2, comma 1, del d.m. n. 166/2019 impongono quindi la verifica dell'idoneità secondo la disciplina dei ruoli tecnico-professionali. È stata pertanto ritenuta illegittima sia la clausola del bando che richiamava l'art. 1 del d.m. n. 166/2019 sia l'esclusione fondata sul mancato possesso dei relativi requisiti, con annullamento degli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione. Il ricorrente era stato già riammesso alla procedura e assunto in prova con riserva in esecuzione della tutela cautelare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
La procedura per l'accesso alla qualifica di operatore deve prevedere la valutazione dell'idoneità psico-fisica secondo la disciplina applicabile ai ruoli tecnico-professionali.
«nei concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti»
La disposizione disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e si applica ai concorsi per le qualifiche iniziali degli operatori e degli assistenti.
La disciplina riguarda i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative e non può essere utilizzata per escludere candidati al ruolo degli operatori quando le mansioni del ruolo non la giustificano.
Le funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori sono prevalentemente basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, senza peculiarità tali da giustificare requisiti fisici particolarmente stringenti.
L'impiego degli operatori nelle attività di soccorso in situazioni di calamità o emergenza è sporadico ed eventuale, elemento incompatibile con l'applicazione automatica dei requisiti propri del personale operativo.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione subordinata dell'erroneità della misurazione bioimpedenziometrica, ma la decisione è stata definita sulla base dell'illegittimità dell'applicazione dell'art. 1 anziché dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019.
Massime di principio
- I requisiti psico-fisici richiesti per l'accesso a un ruolo pubblico devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite al personale, sicché l'amministrazione non può applicare requisiti più stringenti propri di ruoli operativi quando il ruolo oggetto della selezione svolge prevalentemente funzioni tecnico-professionali o di supporto.
- Per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la verifica dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere effettuata secondo l'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non secondo l'art. 1 dello stesso decreto, relativo al personale che espleta funzioni operative.
- Una clausola del bando che imponga ai candidati al ruolo degli operatori i requisiti fisici previsti per il personale operativo è illegittima quando non sia giustificata dalle mansioni concretamente svolte dal ruolo; è conseguentemente illegittima l'esclusione fondata esclusivamente sul mancato possesso di tali requisiti.
- Le clausole del bando non sono immediatamente impugnabili quando non producono direttamente un effetto lesivo e l'interesse all'impugnazione diviene attuale soltanto con l'adozione del provvedimento di esclusione.
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