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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01176/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma, poiché la decisione di legittimità non ha inciso sul merito della responsabilità ma ha arrestato il giudizio per ragioni di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. La ricorrente deduceva vizi relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della scriminante di cui agli artt. 52 e 393-bis c.p., oltre che alla valutazione delle prove, al riconoscimento della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Indicato come titolo di reato per cui è intervenuta la condanna impugnata; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 52 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente come possibile scriminante; la Corte non si pronuncia nel merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 393-bis c.p.

    Richiamato dalla ricorrente come causa di non punibilità/scriviminante; la Corte non entra nel merito della relativa deduzione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudizio di merito abbia già motivato in modo congruo sul punto.
  • Le doglianze relative a responsabilità, scriminanti, recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e argomentate rispetto alla decisione impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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