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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19474/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva impugnato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno la sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione a un'ordinanza prefettizia di sospensione o inibizione, per un mese, di documenti abilitativi e di espatrio. Nel giudizio di appello il Tribunale ha ritenuto di non essere competente e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Ancona, richiamando il foro erariale perché era parte il Ministero dell'Interno. Il giudice del gravame ha quindi sollevato conflitto di competenza d'ufficio davanti alla Cassazione, sostenendo che nei giudizi di appello avverso sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica il foro delle amministrazioni statali. La questione sottoposta alla Corte riguardava però soprattutto la tempestività del rilievo officioso dell'incompetenza, poiché il giudice di appello aveva già rimesso la causa in decisione e solo successivamente aveva sollevato il conflitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. opera anche nel regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 45 c.p.c.: il rilievo dell'incompetenza deve essere immediato e comunque compiuto entro la fase di trattazione prevista dall'art. 350 c.p.c., prima dell'eventuale ammissione delle prove ex art. 356 c.p.c. o, se non vi sono istruttorie, prima della precisazione delle conclusioni e dell'ingresso nella fase decisoria. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva già rinviato la causa per la discussione orale e la decisione, non poteva successivamente rilevare la questione e investire la Cassazione. La Corte ha quindi rinviato la causa al Tribunale di Ancona per il prosieguo, assegnando il termine di 60 giorni per la riassunzione dalla comunicazione della decisione. Nessuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione

    La preclusione temporale si applica anche al regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; il rilievo deve essere tempestivo e immediatamente seguito dall'iniziativa per il regolamento.

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio può essere promosso dal giudice solo per l'immediato rilievo della propria incompetenza; non può essere attivato dopo la rimessione della causa in decisione.

  • art. 350 c.p.c.

    La questione di competenza deve essere sollevata entro l'esaurimento delle attività di trattazione del giudizio di appello.

  • art. 356 c.p.c.

    Se il giudice intende ammettere prove in appello, il rilievo di incompetenza deve avvenire prima di tale fase.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel caso concreto viene richiamata la scansione delle udienze e dei rinvii nel giudizio di appello, ma la norma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice rileva l'incompetenza in modo immediato, senza attendere la fase decisoria.
  • La preclusione dell'art. 38, comma 3, c.p.c. opera anche per il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice di secondo grado.
  • Se il giudice d'appello ha già esaurito la trattazione e rimesso la causa per la discussione orale e la decisione, il successivo rilievo dell'incompetenza è tardivo e il conflitto di competenza è inammissibile.
  • La partecipazione delle parti al regolamento di competenza d'ufficio, imposto dall'iniziativa officiosa del giudice, esclude una vera soccombenza sulle spese nella relativa fase incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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