Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00930/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, lamentando una valutazione troppo severa del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di censure di merito già disattese con motivazione logica dalla Corte territoriale, rilevando che per la ricettazione l'elemento soggettivo può essere provato anche indirettamente, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi, come il valore dei beni ricettati e i precedenti penali, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per affermare che la graduazione della pena è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.

  • art. 648 c.p.

    La sentenza richiama l'orientamento secondo cui, ai fini della ricettazione, la prova del dolo può desumersi anche indirettamente dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi indiziari anche indiretti, compresa la mancata o non credibile spiegazione della provenienza del bene da parte dell'agente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto inidonea.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni fattuali già valutate e disattese con motivazione logicamente coerente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.