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Ordinanza

Ordinanza n. 6825/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al servizio di polizia per mancato superamento degli accertamenti psico-fisici, seguito dall’approvazione della graduatoria finale e dalla dichiarazione dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 9 settembre 2025 con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato lo ha dichiarato non idoneo per deficit della forza muscolare, sulla base dei valori rilevati nel test dinamometrico Handgrip, con riferimento all’art. 3, comma 1, Tabella A, del d.P.R. n. 207/2015. Sono stati inoltre impugnati il bando, le operazioni e le valutazioni della Commissione, il verbale giornaliero, l’eventuale provvedimento di esclusione e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione con riserva al prosieguo della procedura, eventualmente previa ripetizione del test Handgrip o mediante sessione straordinaria, e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance. Nel corso del giudizio, il verificatore nominato dal TAR ha ritenuto insussistente la causa sanitaria che aveva determinato l’esclusione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto dell’esito della verificazione, favorevole al ricorrente, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, inclusi vincitori e idonei, in quanto potenziali controinteressati rispetto alla contestazione della graduatoria e alla richiesta di riammissione. Considerato l’elevato numero dei contraddittori, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa dei soggetti collocati nella graduatoria finale. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per eseguire l’incombente e l’ulteriore termine perentorio di dieci giorni per depositare la relativa documentazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Nelle more, il TAR ha disposto la riammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    Deficit della forza muscolare

    È la disposizione richiamata dalla Commissione quale parametro per il giudizio di non idoneità fondato sui risultati del test dinamometrico.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per perdita di chance; l’ordinanza non decide tale domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di un giudizio di non idoneità concorsuale può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, indicando il contenuto essenziale del ricorso, gli estremi della decisione e i nominativi dei soggetti interessati.
  • L’esito favorevole di una verificazione sulla sussistenza del requisito sanitario contestato può giustificare, nelle more della definizione del merito, la riammissione con riserva del candidato al prosieguo della procedura concorsuale, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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