Ordinanza n. 34/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della delibera n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2024 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) del ricorrente con qualifica di operatore specializzato e funzione di autista scuolabus; della determinazione n. -OMISSIS- del 9.7.2024; di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, connesso agli atti sopra impugnati e fra questi: i) la delibera n. -OMISSIS- avente ad oggetto il riesame della procedura di stabilizzazione; ii) per quanto d’interesse, la nota prot. n. -OMISSIS- del 13.5.2024; iii) la nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda cautelare mediante sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 25 marzo 2026 per la trattazione del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: delibera comunale di annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione e determinazione conseguente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera comunale dell’11 giugno 2024 con cui era stata annullata in autotutela la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, pari a 18 ore settimanali, relativa al posto di operatore specializzato con funzione di autista scuolabus. Sono stati inoltre impugnati la determinazione del 9 luglio 2024, gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la delibera di riesame della procedura, una nota del 13 maggio 2024 e una nota del 9 luglio 2024. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti né le censure articolate dal ricorrente.
Norme richiamate
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare con priorità l’udienza di merito anziché adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze della parte ricorrente risultano meritevoli di considerazione ma possono essere adeguatamente salvaguardate mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e rinviare la tutela alla sollecita definizione del giudizio, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’atto, diretta a ridurre i tempi della decisione definitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →